Art. 40.
        (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

   1.  Il  mancato  rispetto  degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel  settore,  il  ripristino  per  la regione e le province autonome
inadempienti  del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e  province  autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.