Art. 41.
                  (Finanza degli enti territoriali)

   1.   Al  fine  di  contenere  il  costo  dell'indebitamento  e  di
monitorare   gli   andamenti   di   finanza  pubblica,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  coordina  l'accesso  al mercato dei
capitali  delle  province,  dei comuni, delle unioni di comuni, delle
citta'  metropolitane,  delle  comunita'  montane  e  delle comunita'
isolane,   di   cui  all'articolo  2  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  nonche' dei consorzi tra enti territoriali e
delle  regioni.  A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente
allo  stesso  Ministero  i  dati  relativi  alla  propria  situazione
finanziaria.  Il  contenuto  e le modalita' del coordinamento nonche'
dell'invio   dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare,  sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme
relative  all'ammortamento  del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
   2.   Gli   enti   di  cui  al  comma  1  possono  emettere  titoli
obbligazionari  e  contrarre mutui con rimborso del capitale in unica
soluzione    alla   scadenza,   previa   costituzione,   al   momento
dell'emissione  o  dell'accensione,  di  un fondo di ammortamento del
debito,  o  previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito.
Fermo   restando   quanto   previsto   nelle   relative   pattuizioni
contrattuali,  gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui
contratti  successivamente  al  31  dicembre  1996, anche mediante il
collocamento   di   titoli   obbligazionari   di  nuova  emissione  o
rinegoziazioni,  anche  con altri istituti, dei mutui, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario  delle  passivita'  totali a carico degli enti stessi, al
netto  delle  commissioni  e dell'eventuale retrocessione del gettito
dell'imposta   sostitutiva   di   cui   all'articolo  2  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
   3.  Sono  abrogati  l'articolo  35,  comma 6, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
   4.  Per  il  finanziamento  di spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla
copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
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