Art. 52 
                           Interventi vari 
 
  1. L'applicazione del comma 28  dell'articolo  45  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004. 
  2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; 
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13". 
  3. Al comma 1, primo periodo,  dell'articolo  101  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi
annue" fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per  ogni  anno  fino  al
raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di  euro  a  titolo  di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a tale scopo,  saranno  devolute  con  provvedimento  legislativo  al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro". 
  4. E' attribuito alla regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  il
contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24  dicembre  1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995  n.  175,  relativamente  agli  intestatari   delle   carte   di
circolazione residenti nella regione stessa. 
  5. Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge  n.  990  del
1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
e ad  effettuare  un  distinto  versamento  a  favore  della  regione
medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457,  per  il
versamento dell'imposta sulle assicurazioni  per  la  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di avere applicazione  le  riserve  all'erario  statale  gia'
disposte ai sensi del primo comma dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074,  con  leggi
entrate in vigore anteriormente. 
  7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e
2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed  opportuni
presidi  sul  territorio,  anche   in   relazione   alla   situazione
internazionale, i rischi non  convenzionali  derivanti  da  eventuali
atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con  uso  di  armi
nucleari, batteriologiche e chimiche. 
  8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e  il
relativo importo costituisce economia di bilancio. 
  9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera  1998-1999
a titolo di prelievo supplementare, di cui al  regolamento  (CEE)  n.
3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento  (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate
dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi  15
e 16, del  decreto-legge  10  marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 
  10. Il Ministro delle politiche agricole e  forestali,  sentita  la
Commissione europea, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  puo'  consentire  eccezionalmente,   per   periodi   di
produzione lattiera in  cui  si  verifichino  eventi  di  particolare
gravita', che il versamento del prelievo  avvenga  con  le  modalita'
previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del  decreto-legge  1  marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1999, n. 118. 
  11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore della regione Valle d'Aosta". 
  12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.  203,  i  termini  per
l'adeguamento  delle  emissioni  in  atmosfera  degli   impianti   di
produzione di vetro artistico situati sull'isola di  Murano  previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18  aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28  aprile  2000,
si applicano anche ai  nuovi  impianti  ed  a  quelli  conseguenti  a
modifica sostanziale o  a  trasferimento  di  impianti  esistenti,  a
condizione che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del  15
novembre 1999 e che abbiano  aderito  all'accordo  di  programma  nei
termini di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 
  13. L'esercizio degli impianti di cui al  comma  12  e'  consentito
fino    al    rilascio    da    parte    dell'autorita'    competente
dell'autorizzazione  alla  continuazione  delle  emissioni   di   cui
all'articolo  2,  comma  2,   del   citato   decreto   del   Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000. 
  14. Per finalita' di tutela ambientale correlate  al  potenziamento
del  settore   della   ricostruzione   dei   pneumatici   usati,   le
amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli  enti  locali  e  i
gestori di servizi pubblici  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita',
pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di  ricambio  per  le
loro  flotte  di  autovetture  e  di   autoveicoli   commerciali   ed
industriali,  riservano  una   quota   all'acquisto   di   pneumatici
ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale. 
  15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18  febbraio  1999,  n.
28, e successive  modificazioni,  e'  abrogato.  L'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e'  conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
  16. La carta di credito formativa  per  i  cittadini  italiani  che
compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui  all'articolo  103,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'  estensibile,  nei
limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono
diciotto  anni  nel  corso  del  2002.  Restano   valide   le   altre
disposizioni contenute nella suddetta legge. 
  17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le  disposizioni  di  cui  alla
legge 11 giugno 1971, n. 426,  e  successive  modificazioni,  non  si
applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a  carattere  religioso,
benefico o politico. 
  18. Il finanziamento annuale di  cui  all'articolo  27,  comma  10,
sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  successive
modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di  un  importo
pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La  previsione  di  cui
all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23  dicembre
2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000.  Delle
misure di sostegno di cui al presente comma  possono  beneficiare,  a
decorrere dall'anno 2002,  anche  le  emittenti  radiofoniche  locali
legittimamente  esercenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nella misura complessivamente  non  superiore  ad  un
decimo dell'ammontare globale dei contributi  stanziati.  Per  queste
ultime emittenti, con decreto del Ministro  delle  comunicazioni,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione  ed
erogazione. 
  19.  Sono  prorogati  per  l'anno  2002  gli  interventi   previsti
dall'articolo 118, comma 9, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
entro il limite massimo  di  21  milioni  di  euro  nonche',  per  il
medesimo anno, gli interventi previsti  dall'articolo  80,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite  massimo  di  4
milioni di euro. 
  20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito
dal seguente: 
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo  1  sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e'  raddoppiata  qualora
la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato
di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 
2. Le persone indicate  all'articolo  2,  che  non  ottemperino  alle
disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette  al  pagamento
di una somma da euro 200 a euro 2.000;  tale  somma  viene  aumentata
della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo  5,  primo  comma,
lettera b). 
3. L'obbligazione di pagare le somme previste  nella  presente  legge
non e' trasmissibile agli eredi". 
  21. Dopo l'articolo 5 della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  e'
inserito il seguente: 
"Art.  5-bis.  -  (Disposizioni  per  favorire  le  aziende  agricole
montane).  -  1.  Nei   territori   delle   comunita'   montane,   il
trasferimento a qualsiasi titolo di terreni  agricoli  a  coltivatori
diretti e  ad  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che  si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento  e'  esente  da
imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni  altro
genere. I terreni e le relative pertinenze,  compresi  i  fabbricati,
costituiti in compendio unico ed  entro  i  limiti  della  superficie
minima indivisibile di  cui  al  comma  6,  sono  considerati  unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi
anni non possono essere frazionati per  effetto  di  trasferimenti  a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o
nelle porzioni di  piu'  coeredi  che  ne  richiedano  congiuntamente
l'attribuzione.  Tale  disciplina  si  estende  anche  ai  piani   di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane. 
2. In caso di violazioni degli  obblighi  di  cui  al  comma  1  sono
dovute, oltre alle imposte non  pagate  e  agli  interessi,  maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 
3. Al  coltivatore  diretto  e  all'imprenditore  agricolo  a  titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di  cui
al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo  di  cui  al
comma 4, mutui  decennali  a  tasso  agevolato  con  copertura  degli
interessi pari al 50 per cento a carico  del  bilancio  dello  Stato.
Tale  mutuo  concerne  l'ammortamento  del   capitale   aziendale   e
l'indennizzo da corrispondere  ad  eventuali  coeredi,  nel  rispetto
della presente legge. 
4. Per gli scopi di  cui  ai  commi  1  e  3,  e'  costituito  presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA)  un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui  ai  commi  1  e  3  sono
ridotti ad un sesto. 
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  regolano
con proprie leggi l'istituzione  e  la  conservazione  delle  aziende
montane, determinando, in particolare, l'estensione della  superficie
minima indivisibile". 
  22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per  la
formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,   gia'
prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al  31  dicembre
2003.  Alle  relative  minori  entrate  provvede  l'ISMEA,   mediante
versamento,  previo  accertamento   da   parte   dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  23. La somma derivante  dall'accordo  transattivo  sottoscritto  in
data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e la Montedison  spa  viene  riassegnata  alla  unita'
previsionale di base  1.2.3.5  -  capitolo  7082  -  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
per l'anno 2002. 
  24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990,  che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza  del  21  dicembre  1990,  n.
2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  299  del  24  dicembre
1990,  destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi  in  materia   di
versamento delle somme dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,
possono regolarizzare la propria posizione relativa agli  anni  1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo
di capitale, al netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di
capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 
    2. Le somme dovute ai sensi del comma 1  possono  essere  versate
fino ad un massimo di dodici rate semestrali,  di  pari  importo.  La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 
    3. Le somme dovute dai contribuenti di cui  al  comma  1,  e  non
versate, sono recuperate mediante  iscrizioni  in  ruoli  da  rendere
esecutivi entro il 31 dicembre  dell'anno  successivo  alla  scadenza
dell'ultima rata. 
    4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel senso che qualora il contribuente interessato  non  abbia  pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi del decreto del Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale  del  31  luglio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la  possibilita'
di versare la meta' delle stesse e di versare la  restante  meta'  in
altrettante  rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata   prevista
globalmente per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo.  Le
disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 
    5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    6. Per i versamenti dei tributi e contributi  sospesi  effettuati
oltre le scadenze dei  termini  previsti,  ma  comunque  entro  il  1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.  Le  modalita'  di
versamento sono fissate dagli enti impositori"; b) dopo il  comma  7,
e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Fino al termine  di  cui  al  comma  1,  sono  sospesi  i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo". 
  25. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,  del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n.  61,  e  successive  modificazioni,  le
regioni  possono  utilizzare,  nei  limiti  del  4  per   cento,   le
disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma  1,
della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  all'articolo  45  della
presente legge. 
  26.  Il   termine   per   la   presentazione   delle   domande   di
rilocalizzazione  da  parte  dei  titolari  di  attivita'  produttive
ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies,  comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio  1997,   n.   130,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  luglio  1997,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre 2002. 
  27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi  straordinari  a  fondo  perduto  per
finanziare il  maggiore  costo  di  riparazione  o  ricostruzione  di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi
degli articoli 3 e  4  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  30  marzo  1998,  n.  61,
tenuto  conto  del  reddito  dei  proprietari  o  delle   particolari
complessita' dell'intervento. 
  28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2
e 3 dei decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  al  pagamento  degli  interessi   ivi
previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente  sostenute
e documentate ai fini della ripresa  dell'attivita'  da  parte  delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima  decade  del
mese di novembre 1994, anche in difformita'  con  le  voci  di  spesa
preventivate  nei  piani  di  investimento,  ovvero  sulla  base   di
documentazione  presentata  anche  successivamente  al   periodo   di
preammortamento,  e  ricomprese  tutte   le   spese   sostenute   per
l'estinzione di finanziamenti connessi  all'attivita'  delle  imprese
antecedenti  al  mese  di  novembre  1994.  In  caso  di   cessazione
dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata,  il  contributo
di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei  beni
danneggiati,  comprese  le   scorte.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19  dicembre  1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,
n. 35, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma, in  sostituzione  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il  Ministro
dell'interno e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del  23  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita'  per
l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai  sensi  delle  medesime
disposizioni. 
  29. A valere sugli stanziamenti  gia'  assegnati  per  l'attuazione
della legge  2  maggio  1990,  n.  102,  possono  essere  concessi  i
finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della  medesima  legge
n. 102 del 1990. 
  30.  La  regolarizzazione  e  la   definizione   con   gli   uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di  trasferta  di  cui
all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche  per  le
indennita' riscosse negli anni antecedenti  al  1993  con  le  stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, in un'unica  soluzione,  entro  il  28  febbraio  2002,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere  dalla
stessa data. Le liti fiscali  pendenti  sono  dichiarate  estinte,  a
seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata legge n. 342 del 2000. Non si  da'  luogo  al  rimborso  delle
somme eventualmente versate. 
  31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge  23  dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni  di  secondo  livello  qualora  l'esame  mammografico  lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono  conseguentemente  aumentate  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2002. 
  32.  Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali   e   della
competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno  2002,  i
benefici di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43  per  cento  alle
imprese armatoriali per le navi che  esercitano,  anche  in  via  non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio,  ad  esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore
con  esso  convenzioni  o  contratti  di  servizio.  L'efficacia  dei
predetti benefici e'  subordinata  all'autorizzazione  e  ai  vincoli
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti  del
Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,   e   successive
modificazioni. 
  33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999,  n.  410,
le  parole:  "trentasei  mesi"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"cinquanta mesi". 
  34. Per  il  completamento  degli  interventi  per  la  continuita'
territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a  137  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia
sono  assegnate  ulteriori  risorse   finanziarie   per   complessivi
51.645.689,91 euro. 
  35. In conformita' alle disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23  luglio  1992,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dispone  con  proprio
decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico  relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati tra  lo  scalo  aeroportuale  di
Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il  medesimo  decreto
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce   i
contenuti dell'onere di servizio in relazione  alle  tipologie  e  ai
livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di  agevolazioni,  al
numero  dei  voli,  agli  orari  dei  voli,  alle   tipologie   degli
aeromobili, alla capacita' di offerta. 
  36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione  del  decreto
di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito  servizi  di  linea
con assunzione di oneri  di  servizio  pubblico,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte  tra   lo   scalo
aeroportuale  di  Crotone  e  gli  aeroporti  nazionali,  secondo  le
procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e),  f),
g) e h), del regolamento (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del  23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  definisce   l'entita'   dell'eventuale   copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. 
  37.  Allo   scopo   di   promuovere   l'attivita'   di   formazione
internazionale e di diffusione delle diverse  culture  nazionali,  e'
riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4  novembre  1960,  n.  1574,  ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati
con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche
come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99  euro
annui, per la realizzazione di iniziative di  ricerca,  formazione  e
integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito  di
imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo'
essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,   di   concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinate  le  modalita'  di
attuazione del presente comma  e  sono  individuati  annualmente  gli
istituti per i quali e' riconosciuto  il  contributo  fruibile  anche
come credito di imposta e la misura massima dello stesso. 
  38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso  la  rete
INTERNET agli atti parlamentari e alle  biblioteche  e  agli  archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono
stanziati 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e
2004,  da  iscrivere  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002
incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro  complessivi
per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico  dei
trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le disposizioni per  l'attuazione  del
presente  comma  e  per  l'erogazione  degli   incentivi   da   parte
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). 
  40. Le disponibilita'  finanziarie  non  impegnate  giacenti  al  1
gennaio 2002 sul conto corrente presso la  Tesoreria  centrale  dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della  legge
24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di  euro
nell'anno  2002  per  iniziative  di  pace  ed  umanitarie  in   sede
internazionale, ai sensi dell'articolo 1,  comma  6,  della  legge  6
febbraio 1992, n.  180.  Su  richiesta  del  Ministero  degli  affari
esteri, tali disponibilita' sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   ai   pertinenti   centri    di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri. 
  41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti:  "da  destinare  alla  ricerca  sulle
cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con  il  settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico, che saranno individuati con  decreti  del  Ministero  della
salute". 
  42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza  nelle
isole minori e nelle localita' montane disagiate  le  aziende  unita'
sanitarie locali possono consentire lo svolgimento  di  attivita'  di
natura libero professionale, anche a carattere stagionale,  da  parte
di medici, ostetriche  ed  infermieri,  sulla  base  di  modalita'  e
criteri definiti dalla regione o provincia  autonoma  competente  per
territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera. 
  43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e'  autorizzata,  per  l'anno  2002,  la
spesa di 154.937.000 euro. 
  44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28  luglio
1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole:  "lire  150.000"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1  della
legge 12 ottobre 1957, n. 978,  le  parole:  "popolari  di  corte  di
assise di appello"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "onorari  del
tribunale ordinario". E' abrogato il comma 6 dell'articolo  36  della
legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito  dall'articolo  12  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. 
  45. In relazione al  nuovo  assetto  dipartimentale  del  Ministero
della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio  a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la
spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a  decorrere
dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli  oneri  riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro  della  giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari
degli  uffici   dirigenziali   generali   dipendenti   da   pubbliche
amministrazioni in regime di diritto pubblico e  che  optino  per  il
mantenimento del proprio trattamento economico. 
  46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa  di
215.878.984  euro  per  l'anno  2002  a  carico  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'   previsti   da
disposizioni di legge, anche in  deroga  alla  normativa  vigente  in
materia, nonche' il completamento degli  interventi  di  integrazione
salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  6  giugno  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre  2001.  La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento. 
  47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
e successive modificazioni, le parole: "Per gli  anni  2001  e  2002,
tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002  tale  finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi". 
  48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale  11  luglio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163  del  16  luglio  2001,  e
risultati assegnatari per il rilascio delle  concessioni  di  cui  al
decreto del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29,  e
successivi, che,  contestualmente  alla  richiesta  di  collaudo  nei
termini di cui al citato decreto  direttoriale  11  luglio  2001,  ne
chiedano la proroga ai fini del  completamento  dei  lavori,  possono
ottenerla dall' amministrazione concedente per un periodo massimo  di
novanta giorni e dietro pagamento,  in  favore  dell'erario,  di  una
penale di 1.000 euro al giorno, da computare  fino  alla  data  della
successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire  solo
nel caso di comprovato inizio dei lavori. 
  49.Cessano di avere efficacia le concessioni per  la  realizzazione
di opere di viabilita' finanziate ai  sensi  della  legge  14  maggio
1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001  risultano  bloccate
per qualsiasi motivo da almeno  tre  anni.  Il  commissario  ad  acta
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,  n.  452,
con propria determinazione, affida  entro  due  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  il  completamento  della
realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu'  vantaggiose
per la pubblica amministrazione. 
  50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,
sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche  tra  diverse
intese istituzionali di programma". 
  51. Per il completamento degli  interventi  urgenti  per  le  opere
pubbliche e la  loro  messa  in  sicurezza  a  seguito  degli  eventi
alluvionali verificatisi negli anni  1994  e  2000,  il  Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a  provvedere  con  contributi
quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A  tale  fine
sono autorizzati due limiti di  impegno  di  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno  2002  e  di  10  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2003.  Per  disciplinare  tali  interventi  sono   emanate
ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, d'intesa con la regione medesima. 
  La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  specifico  piano  di   utilizzo   al
Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione  nei
successivi trenta giorni. Gli interventi  previsti  dall'articolo  3,
comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma  1,  e  dall'articolo  8,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994,  n.  328,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni
Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei  danni  subiti  dai
privati. 
  52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000,  n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,  n.
365, le parole: "per gli anni 2000  e  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 2005". 
  53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle  seguenti:
"30 giugno 2002"; 
    b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono inserite le seguenti: "ovvero di  processi  di  ristrutturazione
del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione  e
al contenimento della spesa sanitaria". 
  54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva  alle
nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto  di  apparecchi  nuovi,
collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali  in  grado  di
supportare l'accesso  e  la  distribuzione  di  servizi  diffusi,  e'
istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Fondo per
l'informatizzazione della rete distributiva  delle  piccole  e  medie
imprese commerciali, con  una  dotazione,  per  l'anno  2002,  di  15
milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati modalita' e criteri per l'accesso al Fondo. 
  55. Le eventuali maggiori  disponibilita'  per  il  bilancio  dello
Stato, derivanti dai minori versamenti  all'INPS  in  funzione  delle
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002,  2003  e  2004  sono  utilizzate  per  il  98  per  cento   per
incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base  delle  metodologie
di calcolo e della definizione di materiale  riciclato  stabilite  da
apposito decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  delle  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive  e
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali,  adottano
le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti  pubblici,
e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di  gestione  dei
servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati
nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo."; 
    b) all'articolo  41,  comma  2,  lettera  e),  sono  aggiunte  le
seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della
ripartizione  dei  costi  prevista  dalla  lettera  h),   una   quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi  che  realizzano  le
percentuali di  recupero  superiori  a  quelle  minime  indicate  nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella
medesima misura e' ridotta  la  parte  del  contributo  spettante  ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero". 
  57. All'articolo 2, primo comma, della legge  13  agosto  1984.  n.
476. sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". 
  58. I progetti finalizzati a  processi  di  ristrutturazione  degli
enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per  l'anno  2001
ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9  milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da  ripartire  con
le medesime modalita' previste dal citato comma 9  dell'articolo  118
della legge n. 388 del 2000. 
  59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002  a
valere sui fondi  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  per  la
realizzazione di  un  piano  di  risanamento  ambientale  delle  aree
portuali del Basso Adriatico, da definire  d'intesa  con  le  regioni
interessate individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di Concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2002
per il finanziamento di interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare
l'emergenza  idrica  nella  regione  Puglia  e  nella  Capitanata  in
particolare. 
  61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, si applica anche in caso  di  trasferimento  dei  servizi  di
riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali. 
  62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma
82 e' abrogato. 
  63. All'articolo 36 della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
"5. E'  concesso  alle  piccole  e  medie  imprese  estrattive  e  di
trasformazione,   come   definite   dal    decreto    del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18  settembre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1  ottobre  1997,  con
sede legale e stabilimento operativo in  Sardegna,  ad  eccezione  di
quelle di distillazione dei petroli, un  contributo  delle  spese  di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo  nei  limiti  del  massimale
previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato  per  la  piccola  e
media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo  1  del  regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  per   i
semilavorati  ed  i  prodotti  finiti   provenienti   dalle   imprese
industriali sarde e destinati  al  restante  territorio  comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7."; 
    b) al comma 6,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e'  affidata  alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). 
    A tale fine con apposita convenzione, da definire entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le  modalita'  per  il  trasferimento  dei  fondi  dal
bilancio statale alla SFIRS". 
  64. E' prorogata per  l'anno  2002,  in  favore  dei  comuni  della
Basilicata e della Calabria interessati dal  sisma  del  9  settembre
1998, la  concessione,  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  del
contributo straordinario,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  e
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio  1999,  n.  226,
per un importo pari a 2,50 milioni di euro. 
  65. All'articolo 8, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e'  aggiunta  la
seguente: "regionale". 
  66. Per la realizzazione del  programma  "Genova  capitale  europea
della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di  Genova
di 3 milioni di euro per l'anno 2002,  per  interventi  di  restauro,
ristrutturazione  ed  adeguamento  su   beni   pubblici   interessati
all'attuazione del programma e  funzionali  alla  valorizzazione  dei
beni di interesse storico-artistico. 
  67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti  o  statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare
parte rappresentanti del soppresso  Ministero  delle  finanze  o  del
soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla  designazione  o
alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  di  quanto  disposto  ai  sensi  del
periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle  risorse  umane
per i compiti istituzionali delle  amministrazioni  di  appartenenza,
gli incarichi di cui all'articolo 53, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni, sulla base  dei  criteri  di  cui  al  comma  5  del
medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione
competente,  anche  a  soggetti  estranei   all'amministrazione,   in
possesso,  oltre  che  dei  requisiti  professionali  richiesti   per
l'espletamento dell'incarico, dei requisiti  generali  per  l'accesso
agli  impieghi  civili  delle  pubbliche   amministrazioni   indicati
nell'articolo 2, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  come  sostituito
dall'articolo 2 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 ottobre  1996,  n.  693.  In  tale  caso  vengono
stabilite le modalita'  per  assicurare  il  necessario  collegamento
funzionale, ed  i  connessi  obblighi,  tra  l'amministrazione  ed  i
soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte  degli  organismi
collegiali. 
  68. Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti  previsti
dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di  trattamenti
economici commisurati a quelli spettanti ai  soggetti  preposti  agli
uffici  di  cui  all'articolo  19,  commi  da  3  a  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  compensato  considerando
indisponibile,  ai   fini   del   conferimento   presso   la   stessa
amministrazione, un numero di  incarichi  di  funzione  dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 
  69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione  integrativa
richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici
o funzioni di livello non generale, non  sia  definita  entro  il  30
giugno 2002, per i compensi  correlati  ad  incarichi  aggiuntivi  si
applica  in  ogni  caso  la   disciplina   della   onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
  70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,  n.  52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c),  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2002".  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse non utilizzate dello stanziamento  di  40  miliardi  di  lire
previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 
388 del 2000, e delle ulteriori  risorse  preordinate  alla  medesima
finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei  limiti  di  50
milioni di euro. 
  71. All'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
2000, n. 81, le parole: "31  dicembre  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2002". 
  72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, puo'  proseguire  per  l'anno  2002  nei  limiti  delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro  il  31
dicembre 2001. 
  73. Al comma 6-bis dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  11
maggio  1999,  n.  152,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  23
dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  le  parole:
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002". 
  74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da
parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per  l'innovazione
e  le  tecnologie  puo'  avvalersi  della  citata  Societa'  per   lo
svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali. 
  75. All'articolo 74, primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente:  "L'imposta  puo'  applicarsi  in
relazione al numero delle copie consegnate  o  spedite,  diminuito  a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i  libri  e
dell'80 per cento per i  giornali  quotidiani  e  periodici,  esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni". 
  76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma
e' sostituito dal seguente: 
"Il giudice dispone inoltre che l'avviso  sia  inserito  una  o  piu'
volte  sui  quotidiani  di  informazione   locali   aventi   maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di  informazione  deve  intendersi
complementare e non alternativa". 
  77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono  estese  ai
programmi di ammodernamento degli esercizi  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114.
Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione
di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3  della
legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti: 
    a)   lo   sviluppo   di   formule   commerciali   che   prevedono
l'integrazione della somministrazione con  la  vendita  di  beni  e/o
servizi; 
    b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese  aderenti
a catene commerciali anche in forma di franchising; 
    c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno
ottenuto  marchi  di  qualita'  del   servizio   e/o   di   tipicita'
dell'offerta  gastronomica  rilasciati  o  attestati  da  camere   di
commercio, regioni e province. 
  78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui  al  comma
77 sono determinate sulla base di specifiche  direttive  emanate  dal
Ministero delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n.  266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione  dei
suddetti criteri il Comitato interministeriale per la  programmazione
economica prevede  una  percentuale  di  intervento  a  carico  delle
regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento  pari  al
10 per cento della quota  pubblica  complessiva  ovvero  una  diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento  (CE)  n.  1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999". 
  80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  16  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei  limiti  di
30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004,  al  finanziamento
dei programmi  predisposti  dalle  amministrazioni  comunali  per  la
qualificazione della rete  commerciale  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114.
All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
mediante utilizzo dello stanziamento  per  il  Fonde  unico  per  gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448. 
  81.  E'  istituita,  per  gli  anni  2002-2004,   una   misura   di
accompagnamento  sociale   in   collegamento   con   le   misure   di
conservazione delle risorse  ittiche,  disposta  dal  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per  la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di  cui
all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A  tale  fine  e'
stanziato l'importo di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2002, 2003 e 2004. 
  82. Allo scopo di  procedere  alla  definitiva  liquidazione  delle
istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto  1989,
n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole  e  forestali
entro il termine del 31 dicembre  1999,  e'  stanziato  l'importo  di
2.500.000 euro. 
  83. All'articolo 127, comma 2, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso  dello
Stato per la costituzione e  la  dotazione  finanziaria  annuale  del
fondo e' contenuto nei limiti dei  parametri  contributivi  stabiliti
per i contratti assicurativi, applicati ai  valori  delle  produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato  dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e gestionali del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,  d'intesa  con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli  da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'". 
  84. Il secondo periodo del comma 2  dell'articolo  21  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000,  n.  185,  e'  sostituito  dal  seguente:
"Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato  articolo  17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e f)". 
  85.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo  pari  a  30
milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al  finanziamento  degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 
  86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388,  all'articolo  145,  comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse. 
  87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2002,
concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti  del
9 per cento per l'anno 2002, con esclusione  di  quelli  relativi  ad
accordi  internazionali,  ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese  delle
Forze armate e delle Forze  di  polizia,  nonche'  di  quelli  aventi
natura obbligatoria. 
  88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma  di  51.645.690  euro
nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per  l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236.