Art. 59. 
(Disposizioni in favore dei  settori  tessile,  dell'abbigliamento  e
                            calzaturiero) 
 
   1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aumentata per l'anno 2002 di
1,50 milioni di euro, e  per  l'anno  2003  di  1  milione  di  euro,
interamente finalizzati  alla  concessione  di  contributi  in  conto
capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore  produttivo
tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi  sono  in
particolare finalizzati alla  realizzazione  di  progetti  consortili
adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la  formazione  e
la valorizzazione degli stilisti.