Art. 61. (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorche' negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attivita' commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".