Art. 61.
   (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' aggiunto il seguente:
   "3-bis.  Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli
ad  uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure
utilizzati  per  i  profughi  di  cui al citato comma 3, ed allorche'
negli  stessi  immobili  si  svolgano  o  si  siano  svolte attivita'
culturali,  sociali,  scolastiche e sanitarie. Rientrano altresi' nei
predetti  immobili  quelli  destinati  allo  svolgimento di attivita'
commerciali  o  artigianali,  nella  misura  in  cui  siano diretti a
soddisfare esigenze di primaria necessita', in attuazione degli scopi
statutari degli enti soppressi di cui al comma 3".