Art. 62.
  (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

   1.  All'articolo  109  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente:
"m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree
   territoriali  di  particolare  interesse  dal punto di vista delle
   relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e
   della  tutela  del  territorio  definisce, previa approvazione del
   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica, il
   programma  annuale  di  utilizzazione del fondo di cui al comma 1,
   elaborato  anche  sulla  base delle proposte fatte pervenire dalle
   altre   amministrazioni   interessate.   In  tale  programma  sono
   individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i  settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a
   quelli indicati nel comma 2;
c) i   fondi   attribuibili   alle   singole   misure  ed  interventi
   programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per
   l'anno di riferimento;
d) le  condizioni  e  le  modalita' per l'attribuzione e l'erogazione
   delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le  modalita'  di  verifica della corretta e tempestiva attuazione
   delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".