Art. 65. (Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca e a tutela dell'occupazione del personale marittimo) 1. Alle imprese armatrici di unita' da pesca che ottemperino a quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che intendano conseguire per le stesse l'abilitazione alla categoria di pesca appropriata all'attivita' cui il peschereccio e' funzionalmente orientato, nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi lunghezza fra le perpendicolari superiore a diciotto metri che debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale sulle spese di investimento per gli interventi strutturali di adeguamento necessari. A tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50 milioni di euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 2. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, e' elevato del 30 per cento rispetto ai massimali di intervento previsti dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999. 3. Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, previsti dal citato regolamento (CE) n. 2847/93, e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani: a) a parziale modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante, puo' convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante con limitazione al comando di navi fino a 7.000 tonnellate; i padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante possono convertire il certificato IMO STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di Comandante con limitazione al comando di navi fino a 5.000 tonnellate; b) i marittimi per i quali siano richiesti i certificati di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso elementare ai sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano frequentato i corsi o sostenuto esami, vengono ugualmente certificati qualora abbiano navigato per un periodo di sei mesi negli ultimi cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami per antincendio di base e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami per il primo soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data dal 1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati frequentati i corsi e sostenuti gli esami, le certificazioni rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.