Art. 65.
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca
        e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

   1.  Alle  imprese  armatrici  di unita' da pesca che ottemperino a
quanto  stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del
Consiglio,  del  12  ottobre  1993,  che  intendano conseguire per le
stesse   l'abilitazione   alla   categoria   di   pesca   appropriata
all'attivita'   cui  il  peschereccio  e'  funzionalmente  orientato,
nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi
lunghezza  fra  le  perpendicolari  superiore  a  diciotto  metri che
debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo
17  agosto  1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale
sulle  spese  di  investimento  per  gli  interventi  strutturali  di
adeguamento  necessari.  A  tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50
milioni  di  euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
   2.  Il  contributo,  che  non concorre alla formazione del reddito
imponibile,  e'  elevato  del  30  per cento rispetto ai massimali di
intervento   previsti   dall'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
   3.  Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi
di  localizzazione  e  controllo  satellitare  delle  navi  da  pesca
nazionali,  previsti  dal  citato  regolamento  (CE)  n.  2847/93,  e
successive  modificazioni,  gravano sul Fondo centrale per il credito
peschereccio,  previsto  dalla  legge  17  febbraio  1982, n. 41, nei
limiti  della  dotazione  finanziaria  assegnata  al  Ministero delle
politiche agricole e forestali.
   4.  Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali
mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:

a) a  parziale  modifica  di quanto previsto dal decreto del Ministro
   dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal
   decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre
   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
   2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo
   di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione
   in  qualita'  di  comandante,  puo'  convertire il certificato IMO
   STCW/78  con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante
   con  limitazione  al  comando  di  navi fino a 7.000 tonnellate; i
   padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici
   mesi  di  navigazione in qualita' di comandante possono convertire
   il  certificato  IMO  STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il
   titolo  di  Comandante  con  limitazione al comando di navi fino a
   5.000 tonnellate;
b) i   marittimi  per  i  quali  siano  richiesti  i  certificati  di
   antincendio  di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso
   elementare  ai  sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
   frequentato   i   corsi  o  sostenuto  esami,  vengono  ugualmente
   certificati  qualora  abbiano  navigato per un periodo di sei mesi
   negli  ultimi  cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo
   di  frequentare  i  corsi e sostenere gli esami per antincendio di
   base  e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami
   per  il  primo  soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data
   dal  1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
   frequentati  i  corsi  e  sostenuti  gli  esami, le certificazioni
   rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.