Art. 68
 Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare
      di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144

  1.  A  valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  rotativo  per  la
progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  una  quota  pari  a  20 milioni di euro e'
destinata  al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti
dal  fondo  per  la  progettazione  preliminare  di  cui  al  comma 5
dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.