Art. 68 Disposizioni concernenti il fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una quota pari a 20 milioni di euro e' destinata al finanziamento per l'anno 2002 degli interventi previsti dal fondo per la progettazione preliminare di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.