Art. 69.
             (Semplificazione delle procedure di spesa)

   1.  Al  fine  di  agevolare  il  conseguimento  degli obiettivi di
crescita  e di occupazione, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
dei  Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento
agli interventi nelle aree depresse.
   2.  Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento  per  l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti,  da  rendere  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
richiesta.  Decorso  inutilmente  tale termine, i regolamenti possono
essere comunque emanati.