Art. 71
                     Disposizioni in materia di
                   trasferimento di beni demaniali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 5 febbraio 1992, n. 177,
concernente   il   trasferimento  di  beni  demaniali  al  patrimonio
disponibile  dei  comuni  e  la  successiva  cessione  ai privati, si
applicano   anche   alle  aree  demaniali  ricadenti  nel  territorio
nazionale  non  destinate  all'esercizio della funzione pubblica e su
cui  siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in
epoca anteriore al 31 dicembre 1990.