Art. 73.
                       (Assegnazione di fondi)

   1.  I  fondi  di  cui  alla  legge  30  giugno  1998, n. 208, come
rifinanziata   dalla   presente  legge,  sono  assegnati  a  progetti
selezionati  secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica,  con  particolare  riferimento  alle  priorita'  della
programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali;
tali   criteri  e  metodi  sono  attuati  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96.
   2.  Il  limite  di  impegno quindicennale, di cui all'articolo 50,
comma  1,  lettera  g),  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la
costruzione  della  superstrada  a  pedaggio  Pedemontana  Veneta, e'
assegnato alla regione Veneto.