Art. 9
        Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

  1.  La  detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese
sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli
importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci
quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi  fabbricati,  eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che   provvedano   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
dell'immobile  entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF   relativa  ai  lavori  di  recupero  eseguiti  spetta  al
successivo   acquirente   o   assegnatario   delle   singole   unita'
immobiliari,  in  ragione  di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli  interventi  eseguiti,  che  si assume pari al 25 per cento del
prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'  atto pubblico di
compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
previsto  dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997.
  3.  All'alinea  del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
  4.  All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
  5.  All'articolo  50  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis.  In  deroga  al  principio della determinazione analitica del
reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei
volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli
affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
  6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto
geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di
manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a
scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.
  7.  All'articolo  45,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
  8.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
   parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
  9.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
  10.  All'articolo  34,  comma  8,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie  provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per  tenere  conto  delle  variazioni  delle  tariffe  in  altro modo
determinatesi.  I  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono  all'inserimento  negli atti catastali delle nuove rendite
entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
  12.  Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e  interessi  nei  confronti  dei  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  non  annotati nelle
scritture    contabili    per    adeguarli    a    quelli   derivanti
dall'applicazione  degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  13.  Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore puo'
essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza
applicazione  di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
  14.  All'articolo  16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le   seguenti:   ",   ad  esclusione  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita'  di  riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
  15.  All'articolo  1  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1  e  al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
   ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
   corso  alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
   di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
   di  imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
   legge";  le  parole:  "la  medesima dichiarazione" sono sostituite
   dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al  comma  2,  lettera  a),  il  primo  periodo  e' sostituito dai
   seguenti:  "gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al
   comma   1,   si   impegnano   nel   programma   di   emersione  e,
   conseguentemente,  incrementano  il  reddito imponibile dichiarato
   rispetto  a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
   diritto,  fino  a  concorrenza del triplo del costo del lavoro che
   hanno   fatto  emergere  con  la  dichiarazione,  all'applicazione
   sull'incremento  stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
   reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
   delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
   al  rimanente  imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
   per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
   secondo  periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
   di  imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
   non  e'  dovuta  fino  a  concorrenza  dell'incremento del reddito
   imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
   "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta sostitutiva dovute per il
   primo  periodo  d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere
   a)  e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il
   termine  di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
   in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
   partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
   vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste
   ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
   concernenti   gli   obblighi   di  documentazione,  registrazione,
   dichiarazione  di  inizio attivita', e non sono dovuti interessi a
   condizione  che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
   termine   previsto   per   il   versamento  dovuto  in  base  alla
   dichiarazione  annuale  dell'IVA.  Per  il medesimo periodo non si
   applicano  le  sanzioni  previste  per  le  analoghe violazioni in
   materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle
   attivita'    produttive   ne'   quelle   previste   per   l'omessa
   effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
   alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
f) al  comma  7,  le  parole:  "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
   seguenti: "1 settembre, 2002".
  16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
  17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al
comma  7-bis  dell'articolo  76  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  del  decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
  18.  All'articolo  82  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "spettacoli"  sono  inserite  le
   seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre 2001" e le parole: "31
   gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2,  le  parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30  giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "I  contribuenti possono effettuare il versamento in tre
   rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
   entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al  comma  5,  le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
   parole:  "entro  sessanta  giorni dalla data del ricevimento della
   richiesta   da   parte  degli  uffici  competenti;  al  versamento
   integrativo  si  applicano  gli  interessi in misura pari al tasso
   legale".
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
  20.  All'articolo  145,  comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole:  "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
  21.  All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite  le  seguenti:  "o  ad  un  anno  per  le  societa' sportive
professionistiche".  Le  disposizioni  previste dal presente comma si
applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
  22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "1 marzo 2002".
  23.  All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di lavoro dipendente
prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
  24.  Per  il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe  dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la  prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai  relativi  oneri,  pari  a  41.316.552  euro  per  l'anno 2002, si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma.