Art. 16 Disposizioni in materia di rimborsi IVA 1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75: a) se hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi; b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.