Art. 16
               Disposizioni in materia di rimborsi IVA

  1.   I   contribuenti   di   cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
    a)  se  hanno  gia'  ottenuto  l'assegnazione dei titoli di Stato
emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995,
n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
349,  possono  richiedere  l'annullamento  delle iscrizioni contabili
corrispondenti  a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale
nominale dei medesimi;
    b)  se  non  hanno  ancora  ottenuto l'assegnazione dei titoli di
Stato  di  cui  alla  lettera  a), possono richiedere il pagamento in
contanti  dei  crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata
normativa,  senza  l'obbligo  di  prestazione  della  garanzia di cui
all'articolo  38-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto.
  2.  Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
sono  stabilite  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze.