Art. 17 Regolazione contabile 1. L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.