Art. 17
                        Regolazione contabile

  1.  L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli
3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno
2002,  nonche'  quello  relativo  all'articolo 16, valutato in 72.304
migliaia  di  euro  per  il medesimo anno, e' iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.