Art. 3 Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.