Art. 4
            Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
        alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 1
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.