Art. 4 Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.