Art. 5
              Agevolazione sul gasolio per autotrazione
                  impiegato dagli autotrasportatori

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  e  fino al 30 giugno 2002,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli
esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
  2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si applica, altresi', ai
seguenti soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
Regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del
1997;
    c)  agli  enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto di persone.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 luglio 2002, e'
eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30
giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione   del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio  per
autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive,  purche'  e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo
prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,  rispetto  al prezzo
rilevato  nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il
10  per  cento  in  piu'  o  in  meno dell'ammontare dell'aliquota di
accisa.  Con  il  medesimo  decreto  vengono,  altresi', stabilite le
modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
  4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di  cui  ai  commi  1  e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto
2002,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle
dogane,   secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal
regolamento  recante  disciplina  dell'agevolazione  fiscale a favore
degli  esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
  5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.
330,  come  successivamente  modificato dall'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001,  n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  dopo  la  parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei
limiti in cui";
    b)  le  parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"il 15 per cento".