Art. 6
     Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti

  1.  E'  soppressa  l'imposta  di  consumo  sugli  oli  lubrificanti
prevista  dall'articolo  62  del  testo  unico  approvato con decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n. 504, e dall'allegato I annesso al
predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
  2.  L'articolo  62  del  testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla produzione e sui consumi, emanato con
decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Articolo  62  (Imposizione  sui bitumi di petrolio) - 1. I bitumi di
petrolio  (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo
secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
  2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti
nelle  preparazioni  e  negli  altri  prodotti o merci importati o di
provenienza   comunitaria,   mentre  non  e'  applicabile  ai  bitumi
utilizzati  nella  fabbricazione  di  pannelli  in  genere nonche' di
elementi  prefabbricati  per  l'edilizia  ed  a quelli impiegati come
combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione
o  autoproduzione  di  energia  elettrica  si  applicano  le aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
  3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad
imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
  4.  Qualora  vengano  autorizzate  miscelazioni di bitumi con altre
sostanze,  si  applica  la disposizione di cui all'articolo 21, comma
4.".
  3.  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1 ottobre 2002.