Art. 7
                   Istituzione di un contributo di
               riciclaggio e di risanamento ambientale

  1.  A  decorrere  dal 1 ottobre 2002, e' istituito un contributo di
riciclaggio  e  di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i
maggiori   costi  dell'attivita'  di  trattamento  degli  oli  usati,
mediante  rigenerazione,  per  la  produzione  di  basi lubrificanti,
nonche'  di  potenziare  l'attivita'  di  controllo sugli impianti di
combustione   di   oli   usati,   non  altrimenti  riciclabili  e  di
incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione
delle  emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325
euro  per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo
di  risanamento  ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e
si applica:
    a)  sugli  oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999),
di   prima   distillazione  e  rigenerati,  prodotti  nel  territorio
nazionale,  su  quelli  introdotti  in  territorio nazionale da Paesi
comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
    b)  sulle  preparazioni  lubrificanti  (codice  NC  3403)  e  sui
lubrificanti  contenuti  negli  altri  prodotti  e  merci,  anche  di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi; il=4; c) sugli oli minerali
greggi  (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713
9090  e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice
NC  3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902),
da  soli  o  contenuti  nelle  preparazioni  e negli altri prodotti e
merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono
destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
  3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2,
si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i miscugli di
idrocarburi  alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu'  atomi  di  carbonio,  ottenuti per alchilazione del benzolo con
procedimento  di  sintesi,  liquide  alla temperatura di 15o Celsius,
contenenti  anche  impurezze  purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
  4. Obbligato al pagamento del contributo e':
    a)   il  fabbricante,  per  i  prodotti  ottenuti  in  territorio
nazionale;
    b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
    c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
  5.  Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati
o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
    a)  per  i  prodotti  nazionali,  all'atto  della cessione sia ai
diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
    b)  per  i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,  all'atto del
ricevimento  della  merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento  in  cui  si  considera  effettuata  ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro
Stato  membro  a  privati  consumatori  o  a  soggetti  che  agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    c)   per   i   prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi,  all'atto
dell'importazione.
  6.   In   relazione   all'esigenza   di  assicurare  competitivita'
all'attivita'  di  rigenerazione puo' essere variata, con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e con il Ministro delle
attivita'  produttive, l'entita' della parte del contributo destinata
all'attivita' di riciclaggio.
  7.  Sono  esclusi  dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i
prodotti  menzionati  al  comma  2  assoggettati  ad  accisa ai sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  quelli  destinati a subire processi di trasformazione
per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche'
quelli  impiegati  nella  produzione  e nella lavorazione della gomma
naturale  e  sintetica  per  la fabbricazione dei relativi manufatti,
nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o
sintetiche,  comprese  le  colle  adesive,  e  nella produzione degli
antiparassitari per le piante da frutta.
  8.  Per  il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si
applica,   indipendentemente   dal   pagamento   del   contributo   e
dell'interesse  legale,  la  sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  di  denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo
dovuto.
  9.  Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma
6,  si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro da 260 euro a
1.550 euro.
  10.  I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla
Guardia   di   finanza,   per  l'accertamento  dell'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e delle relative norme
applicative,  eseguono  controlli nei confronti dei soggetti indicati
al  comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18
del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
  11.  Al  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a)  nell'articolo  7,  comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti";
    b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).