Art. 8
     Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni
   per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
             Riattribuzione delle concessioni rinnovate

  1.  Con  decreto  interdirigenziale, adottato entro quindici giorni
dall'entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri
oggettivi  e  determinati per la ridefinizione in via amministrativa,
fatto   salvo   il  diritto  di  recesso  del  concessionario,  delle
condizioni  economiche,  e  delle  relative  garanzie, previste dalle
convenzioni  accessive  alle  concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del
principio   della  riduzione  equitativa  della  misura  vigente  del
corrispettivo   minimo  garantito  nonche'  della  previsione  di  un
incremento   di   tale  misura  ridefinita,  fino  a  scadenza  della
concessione,  direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei
volumi di raccolta delle scommesse.
  2.  La  ridefinizione  di  cui  al  comma 1 assicura, in ogni caso,
congrue  forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote
di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione   del   debito   nell'arco   temporale   residuo   delle
concessioni.
  3.  Le  concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,  sono
riattribuite  ai  sensi  dell'articolo  2  del  medesimo  decreto. Le
predette   concessioni  restano  in  essere,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo   1   del   presente   decreto,  fino  alla  definitiva
aggiudicazione di quelle riattribuite.