Art. 10.
                       Forze di completamento
  1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
all'articolo   1,   al   fine   di   garantire   la  funzionalita'  e
l'operativita'    dei   comandi,   degli   enti   e   delle   unita',
l'Amministrazione  della  difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria  e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di
complemento  in  congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle
categorie  dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari
in   ferma   breve.   Tale   personale,   inserito   nelle  forze  di
completamento,  e'  impiegato  in attivita' addestrative, operative e
logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
  2.  Agli  ufficiali  e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il
trattamento  economico  dei  pari  grado  in servizio. Ai militari di
truppa  richiamati,  provenienti  dal  servizio  di  leva  ovvero dai
volontari  in  ferma  annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento  economico  dei  pari  grado appartenenti ai volontari in
ferma breve.
  3.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  regolati  con decreto del
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  nei  limiti  dei  contingenti annuali e dei relativi
stanziamenti  previsti  dalla  legge di bilancio per gli ufficiali di
complemento,  i  sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma
breve,  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
  4.  I  soggetti  richiamati  cessano  anticipatamente  dal  vincolo
temporaneo  di  servizio  assunto  per  la  fase  di  richiamo con le
seguenti modalita':
    a) in accoglimento di motivata domanda;
    b)  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  lettere b) e c), del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
quanto applicabile.