Art. 13.
                 Norme di salvaguardia del personale
  1.   Il   personale   militare   che   ha   presentato  domanda  di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa
per  il  personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi
concorsuali,  in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo
1,  comma  3,  ovvero  impegnato  fuori  dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al
primo  concorso  utile  successivo,  fermo  restando  il possesso dei
requisiti  di  partecipazione  previsti  dal bando di concorso per il
quale ha presentato domanda.
  2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e
previo  superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite,
ai  soli  fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori
del  concorso  per  il  quale  ha  presentato  domanda e l'anzianita'
relativa  determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.