Art. 14.
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
             in Albania e nei Paesi dell'area balcanica

  1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma
straordinario  di  cooperazione  tra  le  Forze di polizia italiane e
quelle  albanesi,  nonche'  ad assumere le conseguenti iniziative per
stabilire  forme  di cooperazione con le Forze di polizia degli altri
Paesi  dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di
criminalita'  organizzata  operante  in tale area e nel controllo dei
flussi  migratori  illegalmente  diretti  verso  il  territorio della
Repubblica italiana.
  2.  Per  l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno  provvede  all'istituzione di un ufficio di collegamento
interforze  in Albania, composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del  Corpo  della Guardia di Finanza,
nonche'  a  sviluppare  rapporti di cooperazione e di raccordo con le
Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
  3.  Al  personale  di  cui  al  comma  2  si applica il trattamento
economico  previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita'
speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del
50   per   cento   dell'assegno  di  lungo  servizio  all'estero.  Il
trattamento  economico  aggiuntivo  e'  corrisposto  in  euro, per il
periodo  dal  1  gennaio  2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi
registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
  4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero
previsti  dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti
fuori  del  teatro  di  operazioni  ed  in  costanza  di missione, e'
corrisposta   un'indennita'   giornaliera  pari  alla  diaria  estera
percepita.
  5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il
coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio
2002 e fino al 31 marzo 2002.
  7.  Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una
relazione  sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati
raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.