Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Scajola, Ministro dell'interno Ruggiero, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli