Art. 3.
              Trattamento assicurativo e pensionistico

  1.  Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il
trattamento  assicurativo  di  cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301,
con  l'applicazione  del coefficiente previsto dall'articolo 10 della
legge  26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al
trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore
o grado corrispondente.
  2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di servizio si
applicano,  rispettivamente,  l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n.  308,  e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul
trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
dicembre  1973,  n.  1092, e successive modificazioni. Il trattamento
previsto  per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e
con  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente,
dalla  legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge 15
luglio  1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835,
e  successive  modificazioni,  nei  limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.  Nei  casi  di  infermita'  contratta in servizio si applica
l'articolo   4-ter  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001,
n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n.
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