Art. 4.
             Personale in stato di prigionia o disperso

  1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1,
si  applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in
stato  di  prigionia  o  disperso.  Il  tempo  trascorso  in stato di
prigionia  o  quale  disperso  e'  computato  per  intero ai fini del
trattamento di pensione.