Art. 5.
                         Disposizioni varie
  1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui
all'articolo 1:
    a)  non  si  applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
legge  21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto
di servizio;
    b)  non  si  applicano  le  disposizioni  in materia di orario di
lavoro;
    c)  e'  consentito  l'utilizzo  a  titolo  gratuito  delle utenze
telefoniche  di  servizio,  se  non  risultano  disponibili sul posto
adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita'
correlate alle esigenze operative.