Art. 10
            Comitato di verifica per le cause di servizio

  1.  Il  Comitato  per  le pensioni privilegiate ordinarie assume, a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento,
la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
  2.  Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore
a  venticinque  e  non inferiore a quindici, scelti tra esperti della
materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura
dello  Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra
ufficiali  medici  superiori e qualifiche equiparate della Polizia di
Stato  e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per
l'esame  delle  domande relative a militari o appartenenti a corpi di
polizia,  anche  ad  ordinamento  civile,  il Comitato e' di volta in
volta  integrato  da  un  numero di ufficiali o funzionari dell'arma,
corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.
  3.  I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  per  un  periodo di quattro anni, prorogabili per non
piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o
fuori  ruolo  presso  il Comitato, previa autorizzazione del relativo
organo  di  autogoverno,  secondo  quanto  previsto dall'articolo 13,
comma  3,  del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di
oneri  e  restando  a  carico  dell'organismo di provenienza la spesa
relativa al trattamento economico complessivo.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
nominato,  tra  i  componenti  magistrati  della  Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.
  5.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere  affidate  le  funzioni  di  Vice  Presidente a componenti del
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.
  6.  Il  Comitato,  quando  il  Presidente non ravvisa l'utilita' di
riunione  plenaria,  funziona  suddiviso in piu' sezioni composte dal
Presidente,  o  dal  Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro
membri,  dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e
funzionari medici.
  7.  Il  Presidente  del  Comitato  segnala  al  Ministro  i casi di
inosservanza  dei  termini  procedurali  previsti  dai  commi  2  e 4
dell'articolo  11  per  le  pronunce  del  Comitato,  con proposta di
eventuale  revoca  degli  incarichi  dei  componenti  responsabili di
inadempienze o ritardi.
  8.  Il  Comitato  opera  presso  il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  si avvale di una segreteria, costituita da un contingente
di  personale,  non  superiore  alle  cinquanta  unita', appartenente
all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.
  9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
stabiliti   criteri  e  modalita'  di  organizzazione  interna  della
segreteria  del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in
relazione  all'individuazione  di  uffici di livello dirigenziale non
superiori   a   tre,   nell'ambito   della   dotazione  di  personale
dirigenziale  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, e sono
definiti  modalita'  e  termini per la conclusione delle procedure di
trasferimento  di  personale,  atti e mezzi della predetta segreteria
dalla   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   al  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento,  continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092,   nella   composizione   prevista  dalla  disciplina  normativa
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore
a  dodici  mesi.  Al  fine di favorire la sollecita definizione delle
domande  predette  il  Presidente  adotta gli opportuni provvedimenti
organizzativi  e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le
sezioni  costituite  a  norma  del  comma  6,  fermo  restando quanto
previsto dal comma 10.
  12.  Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono
essere  costituiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze,  in  aggiunta  al  Comitato  di  verifica, speciali Comitati
stralcio,  composti  di  non  oltre  cinque  componenti,  scelti  tra
appartenenti  alle  categorie indicate al comma 2, alle condizioni di
cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per
la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  di domande ancora pendenti presso il Comitato
per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie.  Le domande pendenti sono
assegnate  secondo  criteri  di  ripartizione  definiti  negli stessi
decreti  di  costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di
verifica  in  relazione  alla  specificita'  di materia o analogia di
cause  di  servizio  o  infermita'.  A  supporto  dell'attivita'  dei
Comitati  speciali  e' utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui
contingente,  a tal fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi
di oneri.
  13.   Il   Presidente   adotta   le   necessarie  disposizioni  per
l'attivazione dell'articolo 4.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  12  giugno  2001,  n.  134  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
          legge  3  agosto  2001, n. 317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto
          2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua
          pubblicazione,  reca: "Modificazioni al decreto legislativo
          30  luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in materia di organizzazione del Governo.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 13 del
          decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge,
          con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001,
          n. 317:     "3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili  e  per  gli  avvocati e procuratori dello Stato,
          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
          apicale   delle   regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane   e   dei   comuni,   gli  organi  competenti
          deliberano  il  collocamento  fuori  ruolo o in aspettativa
          retribuita,   ai   sensi   di  quanto  disposto  dai  commi
          precedenti,  fatta  salva  per  i  medesimi  la facolta' di
          valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre   1973,   n.   1092,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120,
          reca:   "Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
          trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e militari
          dello Stato.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  166  abrogato dal
          regolamento che qui si pubblica:
              "Art.   166  (Comitato  per  le  pensioni  privilegiate
          ordinarie). - Sulla dipendenza delle infermita' contratte o
          delle  lesioni  riportate dal dipendente ovvero sulle cause
          della  sua  morte  esprime  il  proprio  parere,  nei  casi
          previsti,   il   comitato   per  le  pensioni  privilegiate
          ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              Detto  comitato e' composto da un presidente di sezione
          della  Corte  dei conti, che lo presiede, e da un numero di
          membri  stabilito  con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
              I componenti devono appartenere alle seguenti categorie
          di personale anche se a riposo:
                magistrati  dell'ordine  giudiziario con funzioni non
          inferiori  a quelle di consigliere di appello o equiparate,
          magistrati  del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,
          funzionari  del  Ministero  del  tesoro  di  qualifica  non
          inferiore   a  quella  di  primo  dirigente  o  equiparata;
          ufficiali generali e superiori medici.
              Alle  sedute prende anche parte, con voto deliberativo,
          un  funzionario  con  qualifica  non  inferiore a quella di
          primo  dirigente o equiparata, della amministrazione presso
          la quale il dipendente prestava servizio.
              I componenti del comitato sono nominati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due
          anni  e  possono  essere riconfermati. Durante l'incarico i
          componenti   in   attivita'   di  servizio  continuano,  ad
          eccezione  del  presidente,  ad  esercitare le loro normali
          funzioni.
              E'   in  facolta'  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  di  affidare  le  funzioni di vice presidente del
          comitato  a  non  oltre  due  membri  di  esso scelti tra i
          magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del
          Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non
          inferiori a quella di consigliere.
              Il   comitato,   quando   il   presidente  non  ravvisa
          l'utilita'  della  adunanza plenaria, funziona suddiviso in
          piu' sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei
          quali  almeno  due  magistrati  e  un ufficiale medico o un
          funzionario   medico   della   Polizia   di   Stato.   Alla
          costituzione  delle  sezioni  provvede  il  presidente  del
          comitato.
              Le  funzioni di segreteria del comitato sono affidate a
          magistrati   della   Corte   dei   conti   o  a  funzionari
          dell'amministrazione dello Stato.".