Art. 10 Comitato di verifica per le cause di servizio 1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio. 2. Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato e' di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due. 3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature. 6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilita' di riunione plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici. 7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi. 8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unita', appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze. 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalita' di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalita' e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10. 12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificita' di materia o analogia di cause di servizio o infermita'. A supporto dell'attivita' dei Comitati speciali e' utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, e' elevato a settanta unita', senza aggravi di oneri. 13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.
Note all'art. 10: - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione, reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317: "3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 166 abrogato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 166 (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). - Sulla dipendenza delle infermita' contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto comitato e' composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici. Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni. E' in facolta' del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere. Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' della adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato.".