Art. 13.
                       Atti per via telematica
  1.  Le  comunicazioni  tra uffici previste dal presente regolamento
sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle
vigenti  disposizioni  in materia di validita' di atti e convalida di
firma,  ed  esclusivamente  tra  soggetti  incaricati dello specifico
trattamento  dei  dati  ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  2.  Eventuali  eccezioni  alla  procedura  di comunicazione per via
telematica   devono   essere   debitamente  motivate  nella  nota  di
trasmissione degli atti stessi.
  3.  E'  in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento,  che  la comunicazione allo stesso degli atti, da parte
dei  competenti  uffici,  avvenga  per via telematica, fornendo a tal
fine i dati necessari.
  4.  In  caso  di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante
diagnosi  medica  e' inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota
di comunicazione.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art.  8  (Responsabile).  -  1.  Il  responsabile,  se
          designato,  deve  essere  nominato  tra  soggetti  che  per
          esperienza,  capacita'  ed  affidabilita' forniscano idonea
          garanzia  del  pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  trattamento,  ivi compreso il profilo relativo
          alla sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile.".
              "Art.  19  (Incaricati  del  trattamento).  - 1. Non si
          considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da
          parte  delle persone incaricate per iscritto di compiere le
          operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile,
          e che operano sotto la loro diretta autorita'.".