Art. 14.
                        Termini e competenza
  1.  L'Amministrazione  si  pronuncia  sul  solo  riconoscimento  di
infermita'  o  lesione  dipendente  da causa di servizio, su conforme
parere  del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda
di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla
data  di  ricezione  del  parere  stesso.  Entro  lo  stesso  termine
l'amministrazione   che,   per   motivate  ragioni,  non  ritenga  di
conformarsi  a  tale  parere,  ha  l'obbligo  di richiedere ulteriore
parere  al  Comitato,  che  rende il parere entro trenta giorni dalla
ricezione  della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento
nei  successivi  dieci giorni motivandolo conformemente al parere del
Comitato.
  2.  Il  provvedimento  finale  e' adottato nel rispetto dei termini
procedimentali  previsti  dal presente regolamento ed e' notificato o
comunicato,   anche   per  via  amministrativa,  all'interessato  nei
successivi quindici giorni.
  3.  In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione   del   parere   del   Comitato,  e'  adottato  un  unico
provvedimento  di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.
  4.  Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento
di  cui  al  comma  3,  il  dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione  della  integrita'  fisica,  psichica o sensoriale per la
quale  e'  stato  concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta
chiedere  all'Amministrazione  la revisione dell'equo indennizzo gia'
concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
  5.  La  competenza  in ordine all'adozione dei provvedimenti finali
dell'Amministrazione   previsti   dal  presente  regolamento  e'  del
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente
in  ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente   dello   stesso   ufficio  o,  in  assenza,  della  stessa
amministrazione.