Art. 15. Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita' 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.