Art. 15.
      Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'
  1.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  condizioni  di idoneita' al
servizio,  l'Amministrazione  sottopone  il dipendente a visita della
Commissione  territorialmente  competente, con invio di una relazione
recante tutti gli elementi informativi disponibili.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
  3.   In   conformita'  all'accertamento  sanitario  di  inidoneita'
assoluta  a  qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,
entro  trenta  giorni  dalla ricezione del verbale della Commissione,
alla  risoluzione  del  rapporto  di lavoro e all'adozione degli atti
necessari  per  la  concessione  di  trattamenti  pensionistici  alle
condizioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia, fatto
salvo  quanto  previsto  per  il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.