Art. 17.
               Trattamenti pensionistici di privilegio
  1.  Per  i  procedimenti  di riconoscimento di causa di servizio, a
fini  di  trattamento  pensionistico  di privilegio, nonche' di stati
invalidanti  al  servizio  o di inabilita' non dipendenti da causa di
servizio,  sempre  per  fini  pensionistici,  dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento  e  dalle  disposizioni  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito
dell'entrata  in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione
da  parte  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dipendenti
dell'amministrazione    pubblica    (I.N.P.D.A.P.)    dei    relativi
procedimenti,  sulla  base  dei  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479.
  2.  Resta  fermo  quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di
cinque   o   dieci   anni   dalla  cessazione  del  servizio  per  la
presentazione  di  nuova  domanda  di  trattamento  pensionistico  di
privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 169 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n. 1092
          (Approvazione  del  testo unico delle norme sul trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato):
              "Art.  169 (Ammissibilita' della domanda). - La domanda
          di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente
          abbia  lasciato  decorrere cinque anni dalla cessazione dal
          servizio  senza  chiedere  l'accertamento  della dipendenza
          delle infermita' o delle lesioni contratte.
              Il   termine   e'   elevato   a   dieci   anni  qualora
          l'invalidita' sia derivata da parkinsonismo.".
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178,
          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, in materia di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza.".      -  Si  riporta  il  testo  del  comma  5
          dell'art. 3:
              "5.  Il consiglio di amministrazione predispone i piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,   il   bilancio  preventivo  ed  il  conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;   delibera  i  piani  d'impiego  dei  fondi
          disponibili  e gli atti individuati nel regolamento interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti     concernenti    l'amministrazione    e    la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di cui all'art. 10, legge
          29 febbraio  1988,  n.  48;  trasmette  trimestralmente  al
          consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza   una  relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo  produttivo  ed  al  profilo  finanziario, nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni  altra  funzione  che  non sia compresa nella sfera di
          competenza  degli  altri  organi dell'ente. Il consiglio e'
          composto  dal  presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
          da  otto  esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per  l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per  l'INPS,  l'INAIL  e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio  sono  scelti  tra persone dotate di riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza.  Il  possesso  dei requisiti e' comprovato da
          apposito  curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione  e'  incompatibile con quella di componente
          del consiglio di vigilanza.".