Art. 18.
                      Disposizione transitoria
  1.  I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di
servizio    e    concessione   dell'equo   indennizzo,   nonche'   di
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento
di  idoneita'  al  servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla
data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo  i  previgenti  termini  procedurali,  fermo  restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla
natura  dei  pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini
del  presente  comma,  le  Commissioni  mediche  si pronunciano nella
composizione  prevista  dalle  disposizioni  previgenti  al  presente
regolamento.
  2.  Gli  accertamenti  di  inabilita'  non  dipendente  da causa di
servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n.
187,  avviati  con  domande pervenute all'Amministrazione prima della
data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento, sono definiti
secondo  le  procedure  di cui al citato decreto ministeriale; per le
domande  successive  si  applicano le procedure previste dal presente
regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio.
  3.  Le  procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento;  resta  fermo  quanto  previsto  sulla  tutela  dei dati
personali.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il  decreto  ministeriale  8  maggio  1997,  n.  187,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150,
          concerne:  "Regolamento recante modalita' applicative delle
          disposizioni  contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8
          agosto  1995,  n.  335,  concernenti  l'attribuzione  della
          pensione  di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni
          pubbliche   iscritti   a   forme  di  previdenza  esclusive
          dell'assicurazione generale e obbligatoria.".