Art. 18. Disposizione transitoria 1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonche' di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneita' al servizio, gia' presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento. 2. Gli accertamenti di inabilita' non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneita' al servizio. 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Nota all'art. 18: - Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150, concerne: "Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale e obbligatoria.".