Art. 19.
                   Norme finali e di coordinamento
  1.  I  richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati  dalle  norme  abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del  presente  regolamento si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal presente regolamento.
  2.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti   per  concessione  a  qualsiasi  titolo  di  indennita'
collegate  al  riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il
regime  di  definitivita'  delle  pronunce  su lesioni traumatiche da
causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
  3.  Il  personale  militare  e  delle  Forze  di  polizia, anche ad
ordinamento  civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio
nella  forma  parziale,  resta  in posizione di aspettativa, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni,  fino all'adozione del provvedimento di
riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
  4.  L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926,
n.  416,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18  novembre  1965,  n.  1485,  resta  applicabile limitatamente alla
procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la
presentazione  del  ricorso  e'  in  tal caso fissato in dieci giorni
dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
  5.  Le  regioni  e le province autonome provvedono alle finalita' e
alla  regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa
di  servizio  e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della
propria autonomia legislativa e organizzativa.
 
          Note all'art. 19:
              - La  legge  11  marzo  1926,  n. 416, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  1926,  n.  64, reca: "Nuove
          disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
          personali  dipendenti  dalle  amministrazioni militari e da
          altre amministrazioni dello Stato.".
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  primo  e secondo
          dell'art. 5:
              "Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  7  e  8, nel
          termine  di  novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il
          militare,  l'impiegato  o  l'operaio  puo'  ricorrere  alla
          competente  Direzione  di sanita' militare territoriale. In
          tal  caso  la  pratica  viene  deferita  all'esame  di  una
          Commissione di seconda istanza, composta:
                dal  direttore  di  sanita' militare territoriale, il
          quale  puo'  delegare un colonnello medico piu' anziano del
          presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
                da due ufficiali superiori medici, membri.
              A  richiesta  del presidente puo' intervenire ai lavori
          della  Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
          voto,  un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
          direttiva  o di concetto designato dal comandante del Corpo
          o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato."
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  18
          novembre   1965,   n.   1485,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11,
          reca:  "Varianti  alla  legge  11  marzo  1926,  n.  416, e
          successive  modificazioni,  relative alle procedure per gli
          accertamenti   medico-legali   delle  ferite,  lesioni,  ed
          infermita'  dei  personali dipendenti dalle amministrazioni
          militari e da altre amministrazioni dello Stato.".