Art. 19. Norme finali e di coordinamento 1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennita' collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitivita' delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni. 3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio. 4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneita' al servizio; il termine per la presentazione del ricorso e' in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica. 5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalita' e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.
Note all'art. 19: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". - Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5: "Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato." - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.".