Art. 2.
                        Iniziativa a domanda
  1.  Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermita' o
subito  aggravamenti  di  infermita'  o  lesioni preesistenti, ovvero
l'avente  diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare
l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta
all'ufficio  o  comando  presso  il  quale presta servizio, indicando
specificamente  la  natura  dell'infermita'  o  lesione,  i  fatti di
servizio  che  vi  hanno  concorso  e,  ove possibile, le conseguenze
sull'integrita'  fisica,  psichica  o  sensoriale e sull'idoneita' al
servizio,  allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento
pensionistico  di  privilegio,  la domanda, ai fini della concessione
dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata
dal  dipendente  entro  sei  mesi  dalla data in cui si e' verificato
l'evento   dannoso   o   da   quella   in  cui  ha  avuto  conoscenza
dell'infermita' o della lesione o dell'aggravamento.
  2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione  dell'integrita'  fisica  si manifesta dopo la cessazione
del rapporto d'impiego.
  3.  La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere
successiva  o  contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di
servizio  ovvero  puo'  essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni
dalla  ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2,
e  8,  comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche
alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
  4.  La  richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione  dell'integrita'  fisica  o  psichica  o  sensoriale,  di
seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente
della   Repubblica   30   dicembre   1981,   n.   834,  e  successive
modificazioni; la menomazione conseguente ad infermita' o lesione non
prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa
sia  da  ritenersi  equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si
manifesta  entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego,
elevati  a  dieci  anni  per  invalidita'  derivanti da infermita' ad
eziopatogenesi non definita o idiopatica.
  5. La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi
del  dipendente  deceduto,  anche  se  pensionato, entro sei mesi dal
decesso.
  6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai
commi  precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata
non   oltre  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  notifica  o
comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da
causa  di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una
menomazione  ascrivibile  alle  tabelle  di cui al comma 7, ovvero da
quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita'
o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
  7.   Resta   ferma   la  criteriologia  medico-legale  in  tema  di
riconoscimento  della  causa  di  servizio  seguita  sulla base della
vigente   normativa   in  materia  di  trattamento  pensionistico  di
privilegio,  nonche'  per  l'applicazione  della  tabella  A  o della
tabella  B  annesse  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1
annessa  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915.
 
          Note all'art. 2:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  18  gennaio  1982,  n. 16, reca:
          "Definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di  guerra, in
          attuazione  della  delega  prevista dall'art. 1 della legge
          23 settembre 1981, n. 533"; la tabella A concerne: "Lesioni
          ed  infermita'  che danno diritto a pensione vitalizia o ad
          assegno  temporaneo";  la  tabella  B concerne: "Lesioni ed
          infermita'  che  danno  diritto ad indennita' per una volta
          tanto".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  23
          dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio  1979,  n. 28, reca:
          "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";
          la tabella F concerne: "Assegno per cumulo di infermita'".