Art. 20.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
    a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,
12,  13  e  14,  nonche'  l'articolo  5  per  la parte non richiamata
dall'articolo 19 del presente regolamento;
    b)  il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n.
1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
    c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    d)  gli  articoli  39,  40  e 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172,
commi  primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170,
171,  174,  175,  176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    f)  l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
    g)  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
    h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
 
          Note all'art. 20:
              - La  legge  11  marzo  1926,  n. 416, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  1926,  n.  64, reca: "Nuove
          disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
          personali  dipendenti  dalle  amministrazioni militari e da
          altre  amministrazioni  dello Stato.". (Gli articoli dall'1
          al  10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si
          pubblica.  L'art  5 e' abrogato per la parte non richiamata
          dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).
              - Il  regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  25  maggio  1928, n. 122, reca:
          "Sostituzione  di  un  nuovo regolamento a quello approvato
          con   regio  decreto  22  giugno  1926,  n.  1067,  per  la
          esecuzione  della  legge  11  marzo  1926,  n.  416,  sulle
          procedure  da  seguirsi  negli  accertamenti  medico-legali
          delle   ferite,   lesioni   ed   infermita'  dei  personali
          dipendenti   dalle  amministrazioni  militari  e  da  altre
          amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e
          gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che
          qui  si  pubblica.).      - Il decreto del Presidente della
          Repubblica   10   gennaio   1957,   n.  3,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
          1957,   n.   22,  reca:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti   lo   statuto  degli  impiegati  civili  dello
          Stato.". (L'art. 130 e' abrogato dal regolamento che qui si
          pubblica).      -  Si  riporta il testo dell'art. 129, come
          modificato dal regolamento che qui si pubblica:
              "Art.  129  (Dispensa).  -  Puo'  essere dispensato dal
          servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute,
          salvo   che   non  sia  diversamente  utilizzato  ai  sensi
          dell'art.  71,  nonche'  quello  che  abbia  dato  prova di
          incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
              Ai   fini   del  precedente  comma  e'  considerato  di
          persistente   insufficiente   rendimento  l'impiegato  che,
          previamente  ammonito,  riporti  al  termine  dell'anno nel
          quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono
          .
              All'impiegato  proposto per la dispensa dal servizio e'
          assegnato  un termine per presentare, ove creda, le proprie
          osservazioni.
              (Commi  4  e  5  abrogati  dal  regolamento  che qui si
          pubblica).
              E'  fatto  in ogni caso salvo il diritto al trattamento
          di   quiescenza   e   previdenza   spettante   secondo   le
          disposizioni vigenti.".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1957,  n.  686,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 2
          alla  Gazzetta  Ufficiale  12  agosto  1957,  n. 200, reca:
          "Norme  di  esecuzione  del  testo unico delle disposizioni
          sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3.". (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal
          regolamento  che  qui  si  pubblica.).     - Il decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  9  maggio  1974, n. 120, reca: "Approvazione del
          testo  unico  delle norme sul trattamento di quiescenza dei
          dipendenti  civili  e militari dello Stato.". (Gli articoli
          166,  170,  171,  174,  175,  176, 177, 178, 179 e 187 sono
          abrogati  dal  regolamento  che qui si pubblica.).     - Si
          riporta  il  testo dell'art. 175 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato
          dal regolamento che qui si pubblica:
              "Art.  172  (Accertamenti  sanitari). - (Commi abrogati
          dal regolamento che qui si pubblica).
              Per  coloro  che  risiedono  all'estero  la  visita  e'
          effettuata,    per    delega   della   commissione   medica
          ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale
          autorita'    consolare   ovvero   dal   medico   fiduciario
          dell'autorita' stessa.".
              - La  legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 settembre 1987, n. 220 e convertita
          in  legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1, primo comma,
          della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21
          novembre  1987,  n.  273), reca: "Copertura finanziaria del
          decreto  del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.
          150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale  triennale
          relativo  al personale della Polizia di Stato ed estensione
          agli altri Corpi di polizia.". Il comma secondo dell'art. 1
          della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto
          che  restano  validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
          giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987,
          n.  101,  22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297,
          non  convertiti  in  legge.  (L'art.  5-bis e' abrogato dal
          regolamento che qui si pubblica).
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
          1994,  n.  132,  supplemento  ordinario, reca: "Regolamento
          recante  riordino  dei  procedimenti  di  riconoscimento di
          infermita'  o  lesione dipendente da causa di servizio e di
          concessione  dell'equo  indennizzo.". (Regolamento abrogato
          dal decreto che qui si pubblica.).
              - La  legge  23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre 1996, n. 303, supplemento
          ordinario, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica.". (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento
          che qui si pubblica).