Art. 20. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento; b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21; c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472; g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349; h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
Note all'art. 20: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 e' abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.). - Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca: "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.". (L'art. 130 e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica). - Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono . All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. (Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica). E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1957, n. 200, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.". (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.". (Gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.). - Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica: "Art. 172 (Accertamenti sanitari). - (Commi abrogati dal regolamento che qui si pubblica). Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.". - La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.". Il comma secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-bis e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica). - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: "Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermita' o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.". (Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.). - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.". (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).