Art. 4.
                      Tutela della riservatezza
  1.  In  applicazione  dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31
dicembre   1996,  n.  675,  il  presente  regolamento  identifica  le
tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e
necessarie in relazione alle finalita' perseguite.
  2.  Gli  uffici  e  gli  organismi interessati all'applicazione del
presente  regolamento  possono  trattare,  nei  casi previsti, i dati
personali   idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  dei  soggetti
interessati.
  3.  Possono  essere  effettuate, in conformita' agli articoli 3 e 4
del  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,  operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
modificazione,   estrazione,   utilizzo,   blocco,   cancellazione  e
distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione
e  comunicazione  dei  dati  sono  consentite solo previa indicazione
scritta  dei  motivi.  Gli uffici e gli organismi interessati rendono
pubblica,  con  proprio  atto,  la lista dei soggetti ai quali i dati
sensibili  possono  essere  comunicati in base a vigenti disposizioni
normative.
  4.  Resta  fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135,
in  ordine  alle misure anche organizzative da adottare per la tutela
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della legge 31
          dicembre  1996,  n.  675  (Tutela  delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli  7  e  8  della  Costituzione, nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.
              Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
          ai trattamenti effettuati.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I  dati  personali  idonei  a  rivelare lo stato di
          salute  e  la  vita  sessuale  possono  essere  oggetto  di
          trattamento  previa  autorizzazione del Garante, qualora il
          trattamento  sia necessario ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
          diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
          legislativo    11 maggio   1999,   n.   135   (Disposizioni
          integrative  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675):     "
          Art.  3  (Dati  trattati).  -  1.  I soggetti pubblici sono
          autorizzati  a trattare i soli dati essenziali per svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              2.   I   dati   sono   raccolti,   di   regola,  presso
          l'interessato.
              3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e),
          della  legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati, nonche' la loro
          pertinenza,   completezza,   non   eccedenza  e  necessita'
          rispetto  alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche
          con  riferimento  ai  dati  che  l'interessato  fornisce di
          propria  iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano
          strettamente  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  agli
          obblighi  e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici
          valutano  specificamente  il  rapporto  tra  i  dati  e gli
          adempimenti.  I  dati che, anche a seguito delle verifiche,
          risultano  eccedenti  o  non pertinenti o non necessari non
          possono   essere  utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale
          conservazione,  a norma di legge, dell'atto o del documento
          che  li  contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la
          verifica  dell'essenzialita'  dei  dati riferiti a soggetti
          diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
          prestazioni o gli adempimenti.
              4.  I  dati  contenuti in elenchi, registri o banche di
          dati,  tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
          automatizzati,  sono  trattati  con tecniche di cifratura o
          mediante  l'utilizzazione  di  codici  identificativi  o di
          altri  sistemi  che,  considerato il numero e la natura dei
          dati  trattati,  permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              5.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da ogni altro
          dato  persone  trattato per finalita' che non richiedano il
          loro  utilizzo.  Al trattamento di tali dati si procede con
          le  modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non
          sono  contenuti  in  elenchi,  registri o banche dati o non
          sono  tenuti  con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
          automatizzati.
              6.  I  dati  non possono essere trattati nell'ambito di
          test  psicoattitudinali  volti  a  definire il profilo o la
          personalita' dell'interessato.".
              "Art.  4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati
          la  cui  disponibilita' e' essenziale ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  i  soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere
          unicamente   le   operazioni  di  trattamento  strettamente
          necessarie al perseguimento delle finalita' per le quali il
          trattamento   e'  consentito,  anche  quando  i  dati  sono
          raccolti  nello  svolgimento  di  compiti  di vigilanza, di
          controllo  o  ispettivi  esercitati  anche  su richiesta di
          altri soggetti.
              2.  Le  operazioni  di  raffronto  tra  dati, nonche' i
          trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono
          effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
              3.  In  ogni  caso,  la diffusione dei dati, nonche' le
          operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati
          utilizzando  banche  dati di diversi titolari, sono ammessi
          solo se previsti da espressa disposizione di legge.
              4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei
          a  rivelare  lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma
          4, della legge.".
              - La  legge  5  giugno  1990,  n. 135, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Programma
          di  interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
          l'AIDS".