Art. 5.
                             Istruttoria
  1.  L'ufficio  che  riceve  la  domanda,  cura  l'immediato  invio,
unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
  2.  L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro
trenta  giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilita'  o  irricevibilita',  respinge la domanda stessa con
provvedimento  motivato  da  notificare  o  comunicare,  anche in via
amministrativa,  al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il
termine  di  trenta  giorni, le competenze di cui al presente comma e
gli  adempimenti  istruttori  di  cui  ai commi 3 e 4, possono essere
decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
  3.  Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma
2,  l'ufficio  che  provvede ad adottare il provvedimento finale, nel
medesimo   termine  di  cui  al  comma  2  e  salvo  quanto  previsto
dall'articolo   8,   trasmette   alla   Commissione  territorialmente
competente  la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato,
dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
  4.  Il  responsabile  dell'ufficio presso il quale il dipendente ha
prestato  servizio  nei  periodi  interessati al verificarsi di fatti
attinenti  all'insorgenza  od  aggravamento  di  infermita' o lesioni
corrisponde   alle   richieste   istruttorie  fornendo  gli  elementi
informativi  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta
stessa.
  5.   Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  dipendente puo' comunicare
l'opposizione  alla  trattazione  e  comunicazione dei dati personali
sensibili   relativi   all'oggetto   del  procedimento,  con  effetto
sospensivo  del  procedimento,  salvo  che non abbia gia' dichiarato,
nella  domanda  stessa o in altra comunicazione comunque attinente al
procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati
personali da parte degli uffici competenti.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di avvio di ufficio del procedimento.