Art. 6. Commissione 1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa. 2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza. 4. La Commissione, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. 5. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. 6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche' l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista. 7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale e' inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8. 8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'. 9. La data di effettuazione della visita e' comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, e' convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. 11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni. 12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa. 13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.