Art. 6.
                             Commissione
  1. La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente
anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della
conoscibilita'  della  patologia, e delle conseguenze sull'integrita'
fisica,  psichica  o  sensoriale,  e  sull'idoneita'  al servizio, e'
effettuata dalla Commissione territorialmente competente in relazione
all'ufficio  di  ultima  assegnazione  del  dipendente  ovvero, se il
dipendente  e'  pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che risiedono
all'estero  la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da
un  collegio  di due medici nominati dalla locale autorita' consolare
ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.
  2.  La  Commissione  e'  composta  di  tre ufficiali medici, di cui
almeno  uno,  preferibilmente, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni.   Assume   le  funzioni  di  presidente  il  direttore
dell'Ente  sanitario  militare  o l'ufficiale superiore medico da lui
delegato  o,  in  loro  assenza,  l'ufficiale  superiore  medico piu'
elevato  in  grado  o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di
servizio.
  3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni
di  militari  appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a
corpi  di  polizia,  anche  ad ordinamento civile, e' composta di due
ufficiali  medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato
con  le  modalita'  indicate  al  comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario  medico  della  forza  armata, corpo o amministrazione di
appartenenza.
  4.   La   Commissione,   per   esigenze  legate  alla  complessita'
dell'accertamento  sanitario,  puo' richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
  5.  L'interessato  puo'  essere  assistito durante la visita, senza
oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra
la composizione della Commissione.
  6.  La  Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione,  effettua la visita per il tramite di almeno un
componente  e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica
e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico,
gli  accertamenti  e  gli  elementi  valutati  a fini diagnostici, la
determinazione   della   data  di  conoscibilita'  o  stabilizzazione
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria
di   compenso,  nonche'  l'indicazione  della  categoria  stessa,  il
giudizio  di  idoneita'  al servizio od altre forme di inabilita', le
eventuali    dichiarazioni    a    verbale   del   medico   designato
dall'interessato,  i  motivi di dissenso del componente eventualmente
dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.
  7.  Il  verbale  e'  trasmesso all'Amministrazione competente entro
quindici  giorni  dalla  conclusiva  visita.  In caso di accertamento
conseguente  alla  trasmissione  di  certificazione  medica  ai sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  il  verbale  e' inviato direttamente al
Comitato   dalla  Commissione,  che  provvede  a  dare  comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
  8.  In  caso  di  accertamento diagnostico di infezione da HIV o di
AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il
consenso,   da   sottoscrivere   specificamente   a   verbale,  circa
l'ulteriore  prosecuzione  del procedimento; il Presidente impartisce
le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto  dall'articolo  3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135,  per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del
verbale, in modo da limitarne la conoscibilita'.
  9.   La  data  di  effettuazione  della  visita  e'  comunicata  al
dipendente  con  anticipo  non  inferiore  a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato
dal  dipendente  alla  visita,  e'  convocata  una  nuova  visita  da
effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
  10.  In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
  11.  In  caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita,
la  Commissione  redige  processo  verbale  e  restituisce  gli  atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
  12.  Il  Presidente  della  Commissione,  in  caso  di comprovato e
permanente   impedimento   fisico   del   dipendente,  puo'  disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
  13.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto  con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno
e  della  salute,  da  adottarsi  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri
organizzativi  per  l'assegnazione  delle  domande  agli organismi di
accertamento  sanitario  di  cui  all'articolo  9  ed e' approvato il
modello  di  verbale  utilizzabile,  anche per le trasmissioni in via
telematica,  con  le  specificazioni  sulle tipologie di accertamenti
sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  i  riferimenti  al decreto legislativo 11 maggio
          1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.