Art. 7. Incombenze dell'Amministrazione 1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio, nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. 2. Al dipendente e' data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilita' dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 3. Nel caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2. 4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza.