Art. 7.
                   Incombenze dell'Amministrazione
  1.   Entro   trenta   giorni  dalla  ricezione  del  verbale  della
Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale
invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono  riassunti  gli  elementi  informativi  disponibili, relativi al
nesso  causale  tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio,
nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
  2.  Al  dipendente  e'  data comunicazione della trasmissione degli
atti  al  Comitato  entro  i  successivi dieci giorni, con nota nella
quale  viene  indicata  anche  la  possibilita'  dell'interessato  di
presentare  richiesta  di  equo  indennizzo entro il termine di dieci
giorni  dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo  2,  comma  3,  nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
  3.  Nel  caso di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento
ai   sensi  dell'articolo  6,  commi  8  e  11,  l'ufficio  emana  il
provvedimento  di accertamento negativo della causa di servizio entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  della  relativa comunicazione della
Commissione  e  lo  notifica o comunica, anche in via amministrativa,
all'interessato  nei  successivi  dieci  giorni,  restando  salva  la
possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il
termine di decadenza previsto dall'articolo 2.
  4.   L'ufficio   respinge   la  domanda  di  equo  indennizzo,  con
provvedimento  motivato,  nel  termine  di  cui  al  comma  1, quando
riscontra,  a  seguito  degli accertamenti sanitari della Commissione
sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che
la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza.