Art. 8.
           Presentazione diretta di certificazione medica
  1.  Al  fine  dell'accelerazione  del procedimento, il dipendente o
l'avente  diritto  in  caso  di morte del dipendente puo' presentare,
contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o
concessione  di  equo  indennizzo,  certificazione medica concernente
l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della
causa  clinica  di  morte,  con le indicazioni di cui all'articolo 6,
comma  1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso
le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima
della  data  di  presentazione  della  domanda  stessa. Il competente
ufficio   dell'Amministrazione,  ove  non  sussistano  condizioni  di
inammissibilita'   o   irricevibilita',   inoltra  la  domanda  e  la
certificazione  medica  alla  Commissione  ed  al  Comitato  entro il
termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  domanda stessa,
allegando  per  il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma
1.
  2.  Al  dipendente  e'  data comunicazione della trasmissione degli
atti  al  Comitato  entro  i  successivi dieci giorni, con nota nella
quale  viene  indicata  anche  la  possibilita'  dell'interessato  di
presentare  richiesta  di  equo  indennizzo entro il termine di dieci
giorni  dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo  2,  comma  3,  nonche' di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
  3.  L'effettuazione  della  visita  di  cui al comma 1 e' disposta,
previa  richiesta  del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente  competente  secondo i criteri indicati all'articolo
6,  comma  1.  Alla  visita  il dipendente puo' farsi assistere da un
medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
  4.  La  richiesta  di  cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o
sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  15  ottobre  1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni
          all'art.  3  del  decreto.legge  30 maggio  1988,  n.  173,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
          n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
          delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):
              "2.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita' sanitaria locale
          operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
          effettuare  gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da un
          medico   specialista  in  medicina  legale  che  assume  le
          funzioni  di  presidente  e da due medici di cui uno scelto
          prioritariamente   tra  gli  specialisti  in  medicina  del
          lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
          medici  dipendenti  o  convenzionati della unita' sanitaria
          locale territorialmente competente.".