Art. 9. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1. 2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7. 3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, si veda nelle note all'art. 8. - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e inabilita'.". - Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, reca: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica.". - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278: "Art. 2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza. 2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta. 3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".