Art. 9.
               Ricorso alternativo ad altro organismo
                       di accertamento medico
  1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione,  in  relazione  e compatibilmente con i carichi di
lavoro  della  Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche
territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la
documentazione   prodotta   dall'interessato   all'Azienda  sanitaria
locale,   territorialmente  competente  secondo  i  criteri  indicati
all'articolo  6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della
Commissione  medica  di  cui  all'articolo 1, comma 2, della legge 15
ottobre  1990,  n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di
cui  all'articolo  2-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29  giugno  1998,  n.  278,  competente  secondo  i  criteri indicati
all'articolo 6, comma 1.
  2.  La  Commissione  medica  procede all'accertamento sanitario, ai
sensi  dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura
seguita  da  tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
  3.  Per  le  visite  relative  a militari o appartenenti a corpi di
polizia,  anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente
articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un
ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o
amministrazione di appartenenza.
 
          Note all'art. 9:
              - Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
          si veda nelle note all'art. 8.
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  157,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137,
          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma
          3,  lettera  d),  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, in
          materia di potenziamento delle attivita' di controllo sulle
          prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
          inabilita'.".
              - Il  decreto  legislativo  29  giugno  1998,  n.  278,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188,
          reca:  "Disposizioni  correttive del decreto legislativo 16
          settembre  1996,  n. 564, del decreto legislativo 24 aprile
          1997,  n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
          157,  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del
          decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n. 184, in materia
          pensionistica.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2-bis  del decreto
          legislativo   30  aprile  1997,  n.  157,  come  modificato
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
              "Art.  2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidita'
          finalizzati  al conseguimento dei trattamenti di pensione).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  da emanarsi
          entro  il  31 dicembre  1998,  sono definiti i criteri e le
          modalita'  idonee  a  garantire  unita'  di  indirizzo e di
          coordinamento  in capo all'Istituto nazionale di previdenza
          per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in
          materia   di  riconoscimento  degli  stati  di  invalidita'
          finalizzati  al  conseguimento  dei trattamenti di pensione
          nei   confronti   dei   dipendenti   delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  iscritti alle forme di previdenza
          esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
          per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
          forme di previdenza.
              2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura
          per  l'accertamento  sanitario  degli stati di invalidita',
          con  lo  stesso  decreto di cui al comma 1 sono definiti le
          modalita'  ed  i  criteri  di trasmissione alle commissioni
          mediche   periferiche   per   le   pensioni   di  guerra  e
          l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  dei  processi verbali
          relativi  agli  accertamenti  sanitari  effettuati da parte
          degli   organi   sanitari   ai   quali   e'   demandata  la
          determinazione  dello  stato  di  invalidita'.  Le predette
          commissioni,  che  assumono la denominazione di commissioni
          mediche  di  verifica, esaminati i verbali di accertamento,
          possono,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione  degli  stessi,  confermare  la valutazione dello
          stato  di  invalidita'  oppure  disporre,  con  esplicita e
          dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della
          procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione
          di  ulteriori  accertamenti  diagnostici  o  per sottoporre
          l'interessato a visita diretta.
              3.  L'INPDAP,  in  collaborazione  con il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          elabora  programmi  annuali  per la revisione e la verifica
          della  sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
          dipendenti  pubblici  cessati  dal  servizio  e titolari di
          pensione  conseguente  ad  uno  stato  di  invalidita'. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, sono definiti gli aspetti
          connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.".