Art. 10.
                      Compensi e rimborsi spese
  1.  Per  l'attivita' compiuta in base al conferimento dell'incarico
di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:
    a) un   compenso,  a  carico  dell'aggiudicatario,  nella  misura
prevista  alla lettera d) della tabella allegato 1, che dovra' essere
corrisposto  all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti
o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri
strumenti elettronici;
    b) il  rimborso  delle  spese  di cui alle lettere a), b), c), f)
della  tabella  allegato  1,  da  recuperare  con le modalita' di cui
all'articolo  8,  comma  6,  nei  limiti  delle  somme ricavate dalla
vendita;
    c) il  rimborso  delle somme di cui alla lettera e) della tabella
allegato  1,  nel  caso  di  estinzione  conseguente al pagamento del
debito da parte del debitore, viene effettuato da quest'ultimo.
  2.  Per  tutti  i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a
lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di
norma  un  compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in
favore dell'Istituto pari a lire 75.000.