Art. 2. Garanzie 1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: "Art. 68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento. 2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell' esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.".