Art. 2.
                              Garanzie
  1.   A   garanzia   degli   obblighi   derivanti   dall'affidamento
dell'incarico   commessogli  dal  Concessionario,  l'Istituto  presta
idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta
per  cento  del  valore  dei  beni  pignorati,  determinato  ai sensi
dell'articolo   68   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
              "Art.  68  (Prezzo  base del primo incanto). - 1. Se il
          valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o
          di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato
          dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
              2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in
          ogni  caso  per  gli  oggetti  preziosi,  il prezzo base e'
          stabilito  da  uno  stimatore  designato  dal giudice dell'
          esecuzione.  Nello  stesso  modo  si  provvede,  sentito il
          concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina
          dello   stimatore   risulti   opportuna  in  rapporto  alle
          particolari caratteristiche dei beni pignorati.".