Art. 4.
                  Registri e bollettari obbligatori
  1  .  Ai  fini  della  rilevazione degli adempimenti correlati agli
incarichi  che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito
registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti
con enti esterni, di seguito indicati:
    a) registro  cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche
registrati,  sottoposti  a pignoramento, dati in custodia senza o con
incarico di vendita e delle relative vendite;
    b) registro  di  deposito  presso  il  concessionario committente
degli atti relativi alle vendite;
    c) bollettario  a  ricalco  delle riscossioni fatte dall'istituto
con  la  specificazione  delle  somme  incassate  per le vendite e di
quelle percepite per compensi.
  2.  I  registri  e  i  bollettari  sopra  indicati  possono  essere
sostituiti con documentazione informatica purche' conforme ai modelli
cartacei approvati.