Art. 4. Registri e bollettari obbligatori 1 . Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati: a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite; b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite; c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi. 2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purche' conforme ai modelli cartacei approvati.