Art. 5.
          Tenuta e controllo dei registri e del bollettario
  1.  I  registri  e  il  bollettario  a  ricalco,  sia  cartacei che
informatici,  sono  numerati  e  vidimati prima dell'uso dall'ufficio
delle  entrate  competente  per territorio in cui ricade quello della
circoscrizione  giudiziaria, con le modalita' stabilite nell'articolo
13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
  2.  Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che
prevede  l'iscrizione  nei  registri  giornaliera  secondo  le  norme
stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.
  3.  L'ufficio  delle  entrate  competente  controlla annualmente la
regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze
redige,  con  gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che
trasmette,   dandone   comunicazione,   sia   all'Istituto   che   al
Concessionario  committente, che alla Direzione centrale rapporti con
enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  4.  I  registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono
conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.