Art. 6.
                     Conferimento dell'incarico
  1.   Il   Concessionario   conferisce,   entro   e   non  oltre  il
venticinquesimo  giorno dalla data di effettuazione del pignoramento,
l'incarico   all'Istituto   individuato  ai  sensi  dell'articolo  1,
specificando  tutti  gli  estremi  necessari  all'espletamento  dello
stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.
  2.   Nell'espletamento  dell'incarico  l'Istituto  deve  utilizzare
locali idonei e sufficientemente capienti.