Art. 6. Conferimento dell'incarico 1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento, l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento. 2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare locali idonei e sufficientemente capienti.