Art. 7. Modalita' operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie 1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita. 2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identita' delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario. 3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell' accertata intrasportabilita' e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove e' sito il bene.