Art. 7.
 Modalita' operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie
  1.  L'Istituto,  nell'ambito  dell'incarico  ricevuto, procede alla
ricognizione  ed  all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e
risponde  delle  cose  asportate  per  tutto  il tempo necessario per
l'espletamento della procedura di vendita.
  2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle
descritte  o  sorge  fondato dubbio sull'identita' delle stesse, o se
pignorate  risultano  sottratte,  soppresse,  distrutte o sostituite,
l'Istituto  si  astiene  dall'eseguire  l'asporto  e  ne  informa  il
Concessionario.
  3.   Se  i  beni  risultano  essere  ingombranti,  suscettibili  di
smontaggio  e  rimontaggio  solo da parte di personale specializzato,
ovvero  trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione
sconsiglia  l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che
potrebbero   derivare   in   conseguenza  delle  predette  operazioni
materiali,  l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell' accertata
intrasportabilita'  e  ne  informa  il Concessionario. In tal caso la
vendita avviene sul posto ove e' sito il bene.