Art. 8. V e n d i t a 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico. 3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999. 4. In quest'ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999. 5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore. 6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 66, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: "Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. 2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. 3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.". "Art. 69 (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.". "Art. 70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto ad un terzo incanto ad offerta libera. 2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.". - Per il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto ministeriale n. 109 del 1997: "Art. 20 (Custodia successiva all'estinzione del processo esecutivo. Eliminazione delle cose invendute). - 1. L'Istituto, in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o alla revoca del sequestro o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 del codice di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del presente regolamento. 2. Qualora le cose pignorate rimangano invendute dopo l'incanto senza prezzo base e la procedura non possa utilmente proseguire, si procede alla comunicazione cosi' come previsto al comma 1. 3. Decorso inutilmente il termine assegnato, le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del giudice. Resta salva comunque l'applicabilita' degli articoli 2756, ultimo comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile. 4. La somma ricavata, dedotto il compenso dovuto, e' depositata, entro le quarantotto ore successive, a cura dell'istituto, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore. 5. Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto inefficace l'Istituto percepisce i compensi di cui all'art. 33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica la disposizione contenuta nel comma 3. 6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti nei confronti dell'assegnatario, che puo' ritirare i beni previo pagamento dei compensi dovuti.".