Art. 8.
                            V e n d i t a
  1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica
le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, nel testo sostituito
dall'articolo  16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.
  2.   Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'articolo  7,  l'Istituto  deve procedere al primo esperimento di
vendita   all'incanto  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricevimento dell'incarico.
  3.  Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un
secondo  incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  602  del  1973,  e,  se  continuano a rimanere
invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come
sostituiti  dall'articolo  16, comma 1, del decreto legislativo n. 46
del 1999.
  4.  In  quest'ultima  ipotesi  l'Istituto redige un elenco dei beni
invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori
istruzioni  ai  fini  della  definitiva destinazione di tali beni, ai
sensi  dei  commi  2  e  3 del menzionato articolo 70 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  602  del  1973,  come  sostituito
dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
  5.  Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in
seguito   all'estinzione   del   processo  esecutivo  conseguente  al
pagamento del debito da parte del debitore.
  6.  Effettuata  la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel
termine  di  cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale
11  febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di
cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 66, 69 e 70 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602:
              "Art.  66  (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1.
          Per   procedere   alla   vendita   dei  beni  pignorati  il
          concessionario  affigge  alla  casa  comunale,  per  cinque
          giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo
          incanto,  un  avviso  contenente  la descrizione dei beni e
          l'indicazione  del giorno, dell'ora e del luogo del primo e
          del secondo incanto.
              2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano
          decorsi  dieci  giorni dal pignoramento. Il secondo incanto
          non  puo'  aver  luogo nello stesso giorno stabilito per il
          primo  e  deve  essere  fissato  non oltre il decimo giorno
          dalla data del primo incanto.
              3.  Su  istanza  del  debitore o del concessionario, il
          giudice  puo'  ordinare  che  degli  incanti, ferma la data
          fissata  per  gli  stessi,  sia  data notizia al pubblico a
          mezzo  di  giornali o con altre idonee forme di pubblicita'
          commerciale.   Le   spese   sono   anticipate  dalla  parte
          richiedente.".
              "Art.  69  (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto,
          salvo quanto previsto dall'art. 539 del codice di procedura
          civile,  i  beni  sono  venduti  al miglior offerente ad un
          prezzo  non  inferiore alla meta' del prezzo base del primo
          incanto.".
              "Art.  70  (Beni  invenduti).  -  1.  Se i beni restano
          invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro
          tre  mesi  procede alla vendita a trattativa privata per un
          prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo
          incanto ad un terzo incanto ad offerta libera.
              2.  I  beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione
          delle  disposizioni  del  comma 1 sono messi a disposizione
          del  debitore,  che, ove ne sia stato effettuato l'asporto,
          e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni
          dalla notificazione dell'invito.
              3.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i
          beni   non   ritirati   sono   distrutti  o  donati,  senza
          liberazione   del  debitore,  ad  enti  di  beneficenza  ed
          assistenza,  secondo  le determinazioni del concessionario,
          che ne redige verbale.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  71 del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle
          note alle premesse.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 20 del citato decreto
          ministeriale n. 109 del 1997:
              "Art.   20   (Custodia  successiva  all'estinzione  del
          processo  esecutivo.  Eliminazione delle cose invendute). -
          1.  L'Istituto,  in  seguito  all'estinzione  del  processo
          esecutivo,  o  alla  revoca  del  sequestro  o  in  caso di
          cessazione  della vendita prevista dall'art. 504 del codice
          di procedura civile, comunica al debitore, mediante lettera
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  che le cose in
          custodia  sono  a  sua disposizione e lo invita a ritirarle
          nel   termine   di   dieci  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione,  previo pagamento dei compensi e delle spese
          previste dal capo V del presente regolamento.
              2.  Qualora  le cose pignorate rimangano invendute dopo
          l'incanto  senza  prezzo  base  e  la  procedura  non possa
          utilmente  proseguire,  si procede alla comunicazione cosi'
          come previsto al comma 1.
              3.  Decorso  inutilmente  il termine assegnato, le cose
          invendute   e   non  ritirate  dal  debitore  sono  a  cura
          dell'istituto  distrutte o donate ad enti di beneficenza ed
          assistenza,  previa autorizzazione del giudice. Resta salva
          comunque   l'applicabilita'  degli  articoli  2756,  ultimo
          comma, e 2761, terzo e quarto comma, del codice civile.
              4.  La  somma  ricavata, dedotto il compenso dovuto, e'
          depositata,  entro  le  quarantotto  ore successive, a cura
          dell'istituto,   su  un  libretto  bancario  produttivo  di
          interessi intestato al debitore.
              5.  Qualora il pignoramento o il sequestro sia divenuto
          inefficace l'Istituto percepisce i compensi di cui all'art.
          33 dal creditore procedente. In tali ipotesi non si applica
          la disposizione contenuta nel comma 3.
              6. In caso di assegnazione si applicano le disposizioni
          previste     dai    commi    precedenti    nei    confronti
          dell'assegnatario,   che   puo'   ritirare  i  beni  previo
          pagamento dei compensi dovuti.".