Art. 9.
                              Custodia
  1.  Il  Concessionario  all'atto  del  pignoramento  dei  beni puo'
nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al
conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera
di  riconoscimento  prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale
11 febbraio 1997, n. 109.
  2.  L'Istituto  puo'  essere  nominato,  anche  successivamente  al
pignoramento,   custode   dei  beni  pignorati  in  sostituzione  del
precedente custode.
  3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al
trasporto,   ove   possibile,   dei   beni   pignorati  per  la  loro
conservazione nella sede e nei depositi propri.